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Giudizio di ottemperanza del giudice ordinario in materia di società in house

Giustizia amministrativa Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario intervenuta in materia di società in house
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, Sentenza 24 maggio 2021, n. 01660

Premassima

In materia di società in house preposte alla gestione di servizi pubblici locali, la controversia presentata per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario rientra nella stessa giurisdizione ordinaria, laddove non risulta ravvisabile per le medesime società alcuna delle condizioni previste dall’art. 7 c.p.a., dal momento che non vi siano norme che realizzano in via generale l’equiparazione alla Pubblica Amministrazione.

Principio

Nella sentenza in commento il Tar, in via preliminare, ha sottolineato che le società in house sono dotate di personalità giuridica autonoma, esibendo elementi caratteristici tali da giustificare la loro equiparazione all’“ufficio interno” dell’ente pubblico che le hanno costituite, poiché tra l’anzidetto ente e la società vi è un rapporto di alterità formale.

Inoltre, con riguardo al regime giuridico dell’impugnazione degli atti delle società in house, permane la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto a coloro che investono gli interessi della collettività, mentre sussiste la giurisdizione ordinaria rispetto a quegli altri che attengono all’esecuzione del contratto societario, ossia alle cosiddette procedure che esplicano la fattispecie della “vita interna” dell’ente stesso.

Per quanto concerne la questione relativa all’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di ottemperanza, da un lato l’orientamento prevalente risolve la questione alla luce dell’art. 7, comma 2, del codice del processo amministrativo, il quale utilizza la nozione di Pubblica Amministrazione in senso lato, ricomprendendo anche tutti i soggetti ad essa assimilati, tra cui rientrano le società pubbliche di gestione di rifiuti, che dovranno essere costituite obbligatoriamente tra gli enti pubblici locali territoriali e sono adibite alla cura degli interessi pubblici superiori, dovendo rispettare i principi propri del procedimento amministrativo ed esercitando persino poteri di natura autoritativa.

Mentre, orientamento contrapposto ritiene che sussista la parificazione dei soggetti privati alla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 7 c.p.a., soltanto nelle ipotesi in cui sia la legge ad effettuarla, nonché nella fattispecie in cui il soggetto privato è preposto all’esercizio di attività amministrative ed in relazione alle stesse.

Il Consesso, pertanto, ha richiamato il successivo art. 112, foriero di una fondamentale distinzione tra le sentenze ed i provvedimenti equiparati del giudice amministrativo e quelli del giudice ordinario. Difatti, la suddetta disposizione, relativamente ai provvedimenti del giudice amministrativo, prevede che “devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”, in moda tale da predisporre un generale principio di ammissibilità dell’azione proposta nei confronti di soggetti privati e non solo della pubblica amministrazione, mentre per le sentenze e gli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario statuisce che l’azione di ottemperanza possa essere proposta al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’ente pubblico di conformarsi, in merito al caso deciso, al giudicato o alla decisione.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha concluso sostenendo che l’art. 112 non può essere non possa essere derogato nell’ipotesi in cui si chieda l’esecuzione di una decisione del giudice ordinario in materia di società in house preposte alla gestione di enti pubblici locali, laddove in nessuna di esse rientrano le condizioni indicate dall’art. 7, poiché le decisioni per cui è richiesta l’ottemperanza hanno matrice privatistica e nessuna norma realizza l’equiparazione in via generale alla Pubblica Amministrazione.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 24 maggio 2021, n. 01660
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