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Giudizio di ottemperanza: la notifica del decreto ingiuntivo.

Giustizia amministrativa

Sugli effetti conseguenti dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di ottemperanza.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 29 gennaio 2019, n. 00040

Premassima

1. In sede di giudizio di ottemperanza, va rilevato che ai dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo deve essere notificato sia all’Avvocatura di Stato che alla sede reale della P.A., ai fini della decorrenza del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997.


Principio

1. In sede di giudizio di ottemperanza, va rilevato che ai dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo deve essere notificato sia all’Avvocatura di Stato che alla sede reale della P.A., ai fini della decorrenza del termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997.

Il Collegio, investito della quaestio iuris di cui in massima, pur considerando l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica sin dall’emissione del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva all’Avvocatura di Stato, ha ritenuto non sussistente alcun ostacolo alla formazione del giudicato. In particolare, nel caso di specie, ha osservato che il decreto ingiuntivo è stato prima notificato, senza formula esecutiva all’Avvocatura dello Stato, ai fini del decorso del termine per l’opposizione e, successivamente, con formula esecutiva, al legale rappresentante dell’Amministrazione, ai fini della esecuzione. Avverso il detto decreto ingiuntivo l’Amministrazione non ha mai proposto opposizione e, pertanto, esso è divenuto in ogni caso inopponibile, perchè la mancanza della formula esecutiva sul decreto notificato all’Avvocatura non modifica il regime dell’opposizione al decreto. Sul punto, invero, ha precisato il Consesso che se il decreto ingiuntivo fosse stato notificato soltanto alla sede reale, ciò non sarebbe bastato ai fini del decorso del termine per l’opposizione e dell'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, in quanto, in tal caso, si sarebbe posto il problema dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, ove la notifica del decreto ingiuntivo alla sola sede reale risulta essere inidonea a far decorrere il termine dei 40 giorni per l'opposizione e l'Avvocatura di Stato può proporre opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giustificando l'omessa notifica del titolo presso i suoi Uffici. Alla luce di quanto rilevato, pertanto, la Sezione Prima del T.A.R. Molise addiviene alla conclusione che il decreto ingiuntivo va notificato all’Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per l' opposizione, ed alla sede reale della P.A., per far decorrere il termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla normativa di cui alla l. n. 30 del 1997, la quale vale, per l'appunto, anche per la P.A. patrocinata dall’Avvocatura di Stato e non sostituisce, bensì si aggiunge, alla regola della necessaria notifica degli atti introduttivi del giudizio alla ridetta Avvocatura.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 00040
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