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Giudizio di legittimità costituzionale sul costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico di utente finale

Giurisdizione e competenza

Sulla non manifesta infondatezza dell’art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23 del 2011 per violazione degli artt. 23,117 comma 2, lett. e) e lett. s), e 119, comma 2
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 6 luglio 2021, n. 05158

Premassima

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, L. reg. Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011 è non manifestamente infondata e rilevante, relativamente agli artt. 23, 117 comma 2, Cost., in quanto relaziona i “costi effettivi” con gli “introiti” specie nell’individuazione del costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell’utente finale.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Supremo Consesso ha riportato all’attenzione la disciplina di cui all’art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23 dicembre 2011, il quale dispone: “In presenza di un soggetto privato proprietario dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l’Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti”.

Ai sensi e per gli effetti della norma ut supra, è stabilito ai fini de quibus un richiamo generico ad ogni posta attiva dell’impresa, considerando nella posta reddituale positiva gli incentivi per l’energia prodotta da fonte rinnovabile, che concretamente configurano un “introito”, ossia un incremento economico tangibile.

Tuttavia, trattasi di incentivi somministrati al fine di consentire, a forme di produzione di energia ambientale congrue con la loro matrice proveniente dallo smaltimento di rifiuti, di risultare ragionevoli dal punto di vista economico. Sostanzialmente, il fine ultimo perseguito dalla relativa disciplina è la “tutela dell’ambiente”, la cui esclusiva legislazione statale può costituire un ostacolo all’introduzione di una normativa operata da una Regione che, de facto, si inserisce fra il destinatario formale dell’incentivo e l’incentivo medesimo, deviando ex post gli effetti economici del suddetto incentivo verso altro soggetto, la collettività utente del servizio.

In conclusione, in ragione del controllo di costituzionalità delle leggi accentrato, proprio del nostro ordinamento, il Consesso rimette la questione alla Corte costituzionale, la quale ha il potere di individuare l’esclusiva competenza legislativa statale della materia in specie.

Cons. St., Sez. 4, 6 luglio 2021, n. 05158
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