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Giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sull'inversione di posizioni in graduatoria (il c.d. scavalcamento) in procedure di avanzamento degli ufficiali cronologicamente consecutive le une alle altre
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 01047

Principio

1. Sull'inversione di posizioni in graduatoria (il c.d. scavalcamento) in procedure di avanzamento degli ufficiali cronologicamente consecutive le une alle altre.
Il principio di autonomia delle procedure di avanzamento degli ufficiali, se porta ad escludere che i giudizi espressi in occasioni precedenti si possano ritenere cristallizzate, determinando un vincolo per la Commissione nelle successive valutazioni, non impedisce che una inversione di posizioni in graduatoria (il c.d. scavalcamento), ove intervenuta rispetto a procedure immediatamente precedenti e senza che vi siano stati mutamenti significativi nella documentazione caratteristica e matricolare, possa contare non tanto come vizio di legittimità in sé, quanto piuttosto quale sintomo di eccesso di potere in senso relativo, ove sia accompagnato da ulteriori elementi concreti che avvalorino tale conclusione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, 30 gennaio 2013, n. 01047
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