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Gare per affidamento di concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Contratti pubblici

1. Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Affidamento mediante gara. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione dell’offerta. Punteggio Numerico. Motivazione sufficiente. 2. Commissione giudicatrice. Incompatibilità dei componenti. Per aver predisposto gli atti di gara. Sussiste. Per aver redatto atti di natura regolamentare nel settore oggetto dell'appalto. Non sussiste.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 15 settembre 2014, n. 01573

Principio

1. Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Affidamento mediante gara. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione dell’offerta. Punteggio Numerico. Motivazione sufficiente. 
Nelle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione di aree demaniali marittime, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo. In tal caso infatti sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., Sez. V, 17 gennaio 2011 n.222; Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806; 11 maggio 2007 n. 2355; 9 aprile 2010 n. 1999).

2. Commissione giudicatrice. Incompatibilità dei componenti. Per aver predisposto gli atti di gara. Sussiste. Per aver redatto atti di natura regolamentare nel settore oggetto dell'appalto. Non sussiste.
2.1. In tema di cause di incompatibilità dei componenti del seggio di gara, il principio espresso dall'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163/06 poggia sull'esigenza di escludere, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione ed allo stesso art. 51 c.p.c., che un soggetto che abbia predisposto gli atti di gara in base ai quali debbano essere presentate le offerte proceda poi alla loro valutazione, così come possa avere compiti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 1783 del 24-03-2011). 
2.2. L'art. 84, dettato a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità amministrative nella gara pubblica, impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte potendone condizionare l'esito (Sez. VI, Sentenza n. 4438 del 21-07¬2011). 
2.3. Non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 84, comma 4, d. lgs. n. 163/2006, il caso del componente di commissione giudicatrice che abbia anche redatto il regolamento per l’utilizzazione delle aree demaniali, senza però aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla concessione demaniale del cui affidamento si tratta.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 15 settembre 2014, n. 01573
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