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GOVERNO DEL TERRITORIO

Urbanistica e edilizia

Discrezionalità della PA in tema di pianificazione urbanistica. Osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici adottati. Loro accoglimento. Affidamento dei privati. Lesione
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza 29 novembre 2013, n. 10241

Principio

Discrezionalità della PA in tema di pianificazione urbanistica. Osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici adottati. Loro accoglimento. Affidamento dei privati. Lesione.

1. Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune in sede di adozione del piano regolatore generale costituiscono valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo che, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in sede di giudizio impugnatorio, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o da vizi di grave illogicità, con la precisazione che le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio.
2. Allorquando siano state accolte le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica, l’accoglimento di esse è evenienza tale da ingenerare affidamento qualificato del privato sulla natura edificatoria dell’area (v. sul punto, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 22.12.1999, n. 24). 
3. Mentre, ai fini motivazionali delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, è sufficiente l’esplicitazione dei criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano, nel caso di accoglimento delle osservazioni formulate dal privato, ove la PA intenda disattenderle si configura uno specifico e puntuale obbligo motivazionale a carico dell’amministrazione (cfr., in terminis, Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 maggio2013 n. 2653).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 29 novembre 2013, n. 10241
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