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GOVERNO DEL TERRITORIO

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Intensità del rapporto di consequenzialità tra atti presupposti e atti presupponenti nel caso di strumenti urbanistici di diverso livello
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 13 giugno 2013, n. 03272

Principio

1. Distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante.
1.1. In termini generali, in base al noto schema fatto proprio dal giudice amministrativo, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distingursi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, ammettendo per la prima che l'annullamento dell'atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest'ultimo non venga impugnato, mentre la seconda renderebbe l'atto consequenziale annullabile, purché impugnato nei termini. 
1.2. Ai fini della concreta individuazione della tipologia di effetti tra atti presupposti e atti presupponenti, è pacifico che si debba valutare l'intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell'effetto caducante ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1114; sez. VI; 27 aprile 2011, n. 2482).

2. (segue): sull'intensità del rapporto di consequenzialità tra atti presupposti e atti presupponenti nel caso di strumenti urbanistici di diverso livello.
2.1. In base alla legislazione regionale toscana (dapprima la L.R. Toscana n. 5/1995 e ora la L.R. Toscana n. 1/2005), il governo del territorio si attua con una serie di strumenti che partono dal piano di indirizzo territoriale e, passando per snodi intermedi, si concludono con il rilascio dei permessi di costruire. Il sistema che ne deriva si sviluppa per passaggi successivi, ciascuno dei quali comporta l’adozione di uno specifico atto, sulla base di una ponderazione degli interessi implicati, apprezzati anche alla luce della corrispondenza con l’atto di livello superiore. Così stando le cose, è evidente che - quasi per definizione - ciascuno dei successivi atti implica una ulteriore valutazione di interessi, seppur circoscritta nei limiti determinati dall’atto presupposto. E questo vale per ciascuno dei successivi passaggi della catena.
2.2. La relazione che intercorre tra regolamento urbanistico e piano attuativo non è di natura diversa da quella che passa tra piano attuativo e permesso di costruire. In entrambi i casi, gli atti presupponenti (piano attuativo e permesso di costruire) hanno alle loro spalle un atto presupposto (regolamento urbanistico e piano attuativo), che limitano - ma non certo eliminano - il potere di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione. 
2.3. L’effetto che in si produce tra le coppie di atti (quelli presupponenti: piano attuativo e permesso di costruire; e quelli presupposti: regolamento urbanistico e piano attuativo), in caso di invalidità dell’atto presupposto, è dunque l’invalidità derivata, destinata a essere fatta valere nelle forme, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento, e dunque, necessariamente, anche mediante la tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, nel rispetto del termine di decadenza. D’altronde, se il Comune, nell’approvare il piano attuativo, non fosse chiamato a compiere una valutazione di interessi nuova e diversa (seppure circoscritta, nel senso di cui prima si è detto), l’approvazione del piano medesimo degraderebbe al ruolo di atto meramente esecutivo se non addirittura dovuto: conseguenza questa palesemente incongrua e contrastante con la realtà effettuale, e comunque incompatibile con la complessa procedura prescritta per l’approvazione del piano medesimo.
2.4. Il privato, che si ritenga leso da un piano attuativo, ha solo l’onere di impugnarlo tempestivamente, dimostrando ovviamente la legittimazione e l’interesse ad agire, a nulla rilevando la pregressa e tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico presupposto (nella specie il R.U.C. ex L.R. Toscana n. 5/1995).
2.5. Il termine per impugnare gli strumenti di pianificazione urbanistica (ivi compresi i piani attuativi), da parte di soggetti da essi non direttamente incisi, decorre, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5457).

Cons. St., Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 03272
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