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GOVERNO DEL TERRITORIO

Urbanistica e edilizia

Sulla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica per quanto concerne il dimensionamento e la limitazione delle superfici di aree per parcheggio
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 14 maggio 2013, parere n. 02337

Principio

Sulla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica per quanto concerne il dimensionamento e la limitazione delle superfici di aree per parcheggio.

1. Per quanto riguarda il governo del territorio, le scelte di ordine urbanistico sono riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione, con la conseguenza che nell’adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l’Amministrazione stessa non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, a meno che sulla precedente disciplina urbanistica siano state fondate specifiche aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato d’annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2012 n. 854).
2. Nella concezione di programmazione urbanistica rientra anche la rete viaria, compreso il dimensionamento e la limitazione delle superfici di aree per parcheggio. Le relative scelte possono essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa solo per palese arbitrarietà, illogicità, manifesta irragionevolezza, errori di fatto, che non sussistono nel caso in cui nella scelta della località vengano fornite adeguate motivazioni di ordine urbanistico e di dislocazione dei parcheggi. Di conseguenza non è arbitraria la scelta dell’area che, secondo le valutazioni del comune, ha caratteristiche idonee alla localizzazione delle aree viarie e di parcheggio, in base alla dimensione territoriale del comune e delle attività d’interesse pubblico locale anche in relazione alle specifiche condizioni di viabilità.

Cons. St., Sez. 1, 14 maggio 2013, parere n. 02337
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