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Funzionari di polizia

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sulla valutazione dei funzionari della Polizia di Stato.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 11 luglio 2013, n. 03746

Principio

Sulla valutazione dei funzionari della Polizia di Stato.
La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 63 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) attribuisce all’Amministrazione la facoltà, che deve ritenersi eccezionale, di assegnare, a funzionari già valutati di elevatissimo profilo, per aver già raggiunto il massimo punteggio per ciascuna delle voci del rapporto informativo, un punteggio aggiuntivo di due punti. Tenuto conto di tale presupposto, si deve ritenere che tale facoltà possa essere esercitata solo in favore di funzionari che hanno dimostrato, nel periodo di riferimento, capacità straordinarie e doti eccezionali di carattere professionale e morale. Tale facoltà è quindi largamente discrezionale, con la conseguenza che una stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui non viene accordato.

Cons. St., Sez. 3, 11 luglio 2013, n. 03746
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