Accedi a LexEureka

Frazionamento delle procedure in lotti per macroaree geografiche

Contratti pubblici

Sulla legittimità della suddivisione di gara in lotti per macroaree geografiche ex art. 51, d.lgs. n. 50 del 2016
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 12 ottobre 2021, n. 06837

Premassima

La stazione appaltante ragionevolmente, in virtù dell’identità funzionale dell’oggetto della procedura di gara, opera un recupero dell’eventuale deficit di diversificazione proconcorrenziale attraverso il frazionamento delle procedure per macroaree geografiche, tale da mitigare gli importi a base d’asta.

Principio

Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha precisato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, d.lgs. n. 50 del 2016 la suddivisione in lotti è assunta per assicurare tutela alle piccole e medie imprese, affinché sia consentita la loro partecipazione e garantita la libera circolazione. La suesposta suddivisione in lotti in termini geografici non si discosta dal precetto normativo, presupposto per cui l’appalto prevede la fornitura dall’oggetto necessariamente unitario ed è facoltà dell’amministrazione prevedere vincoli di partecipazione o di aggiudicazione ai sensi delle Direttiva 2014/24/UE.

All’uopo, la scelta della Stazione appaltante è sintesi di un percorso di bilanciamento tra tutela della concorrenza ed esigenze tecnico-economiche, tale per cui la suddivisione in lotti geografici su base d’asta non è irragionevole o illegittima e, nonostante il frazionamento in lotti rappresenti un dispositivo a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, tuttavia, il principio de quo non costituisce un precetto inviolabile che possa limitare eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui beneficiano le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara. Ebbene, la sentenza n. 3683 del 2020 ha precisato che “non è l’assenza di tale vincolo, la cui previsione è meramente discrezionale a determinare in sé violazione della concorrenza, bensì la strutturazione della gara in modo tale che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso delle previsioni della lex specialis, favorisca in modo indebito taluno dei concorrenti e gli consenta di acquisire l’esclusiva nell’aggiudicazione dei lotti”.

Nella fattispecie, il Collegio ha scartato l’illogicità del frazionamento in ragione dell’accorpamento in alcuni lotti di più Aziende Sanitarie, seppure esso sia conforme al criterio territoriale ut supra, dato che gli accorpamenti in questione individuati e definiti in deroga al ridetto criterio né risultano, né vengono dedotti dall’appellante medesimo.

Difatti, l’accorpamento del lotto di Aziende che non rientrano in ambiti territoriali eterogenei, in realtà, andrebbe a sostegno della ragionevolezza del criterio e del suo effettivo ruolo funzionale agli interessi collettivi sostenuti dalla stazione appaltante.

Inoltre, è il medesimo diritto comunitario a dettare insegnamenti sul ruolo della tutela della concorrenza, la quale può essere recessiva rispetto alle esigenze sottese ad un efficiente ed efficace erogazione del servizio, in forza del suo carattere funzionale nella disciplina degli appalti pubblici. Ne consegue che viene positivizzato il principio secondo cui la pubblica amministrazione abbia interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che assicurino standard qualitativi elevati per meglio svolgere le prestazioni oggetto di gara.


Cons. St., Sez. 3, 12 ottobre 2021, n. 06837
Caricamento in corso