Frazionamento delle procedure in lotti per macroaree geografiche
Contratti pubblici
Premassima
Principio
Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha precisato
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, d.lgs. n. 50 del 2016 la
suddivisione in lotti è assunta per assicurare tutela alle piccole e medie imprese,
affinché sia consentita la loro partecipazione e garantita la libera circolazione.
La suesposta suddivisione in lotti in termini geografici non si discosta dal
precetto normativo, presupposto per cui l’appalto prevede la fornitura dall’oggetto
necessariamente unitario ed è facoltà dell’amministrazione prevedere vincoli di
partecipazione o di aggiudicazione ai sensi delle Direttiva 2014/24/UE.
All’uopo, la scelta della Stazione appaltante è sintesi di un percorso di
bilanciamento tra tutela della concorrenza ed esigenze tecnico-economiche, tale
per cui la suddivisione in lotti geografici su base d’asta non è irragionevole o
illegittima e, nonostante il frazionamento in lotti rappresenti un dispositivo
a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare,
tuttavia, il principio de quo non costituisce un precetto inviolabile che
possa limitare eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui
beneficiano le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara.
Ebbene, la sentenza n. 3683 del 2020 ha precisato che “non è l’assenza di tale
vincolo, la cui previsione è meramente discrezionale a determinare in sé
violazione della concorrenza, bensì la strutturazione della gara in modo tale
che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di
questi o in base al complesso delle previsioni della lex specialis,
favorisca in modo indebito taluno dei concorrenti e gli consenta di acquisire l’esclusiva
nell’aggiudicazione dei lotti”.
Nella fattispecie, il Collegio ha scartato l’illogicità
del frazionamento in ragione dell’accorpamento in alcuni lotti di più Aziende
Sanitarie, seppure esso sia conforme al criterio territoriale ut supra,
dato che gli accorpamenti in questione individuati e definiti in deroga al
ridetto criterio né risultano, né vengono dedotti dall’appellante medesimo.
Difatti, l’accorpamento del lotto di Aziende che non
rientrano in ambiti territoriali eterogenei, in realtà, andrebbe a sostegno
della ragionevolezza del criterio e del suo effettivo ruolo funzionale agli
interessi collettivi sostenuti dalla stazione appaltante.
Inoltre, è il medesimo diritto comunitario a dettare
insegnamenti sul ruolo della tutela della concorrenza, la quale può essere
recessiva rispetto alle esigenze sottese ad un efficiente ed efficace
erogazione del servizio, in forza del suo carattere funzionale nella disciplina
degli appalti pubblici. Ne consegue che viene positivizzato il principio
secondo cui la pubblica amministrazione abbia interesse ad incentivare la
partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che
assicurino standard qualitativi elevati per meglio svolgere le prestazioni
oggetto di gara.