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Fonti energetiche rinnovabili

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sulla revisione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas delle condizioni di regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica da applicarsi alle unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, introducendo dei corrispettivi di sbilanciamento a carico dei produttori
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 24 giugno 2013, n. 01613

Principio

Sulla revisione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas delle condizioni di regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica da applicarsi alle unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, introducendo dei corrispettivi di sbilanciamento a carico dei produttori.

1. Viola il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con cui ha ha operato una revisione delle condizioni di regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica da applicarsi alle unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, introducendo dei corrispettivi di sbilanciamento a carico dei produttori
2. Le norme relative alla regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo devono leggersi ed interpretarsi alla luce dei caratteri propri delle energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e la relativa regolamentazione deve essere non discriminatoria, corrispondente ai prezzi e deve fornire incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare le proprie immissioni e prelievi (articolo 15, paragrafo 7, e articolo 36, paragrafo 6, lettera b, della direttiva 2009/72/CE; articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 79/99).
3. In materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dal complesso normativo si desume che il principio, secondo il quale la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo dev’essere corrispondente ai prezzi, o cost reflective, vada contemperato con il principio di non discriminazione e con il metodo degli incentivi al bilanciamento.
4. Dal principio di non discriminazione si desume in primo luogo che è illegittimo un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, in quanto si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto. In particolare la maggiore aleatorietà delle fonti non programmabili, può comportare per alcune fonti che la partecipazione ad un mercato fondato su rilevazioni orarie può divenire discriminatorio in quanto si tratti di una previsione difficilmente sostenibile per il tipo di fonte, rendendo così quasi impossibile la possibilità di evitare il pagamento dei costi di sbilanciamento, che divengono così un balzello imposto al tipo di fonte piuttosto che colpire comportamenti non collaborativi dei produttori.
5. La diversa precisione della previsione oraria tra le fonti non programmabili conferma il carattere discriminatorio della partecipazione al mercato a parità di condizioni di produttori che hanno possibilità di evitare l’imposizione degli oneri di sbilanciamento molto diverse in considerazione della natura della fonte di energia che coltivano. Ciò che pare mancare nella disciplina degli oneri di sbilanciamento è in sostanza la connessione con i sistemi di prevedibilità delle fonti che, soli, ne costituiscono il fondamento e la ragione giustificativa.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 24 giugno 2013, n. 01613
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