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Fonti di energia rinnovabili: la questione della riduzione o azzeramento delle tariffe incentivanti è rimessa alla Corte di Giustizia UE.

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sulla rimessione alla Corte di giustizia UE, in ordine alla questione della riduzione o azzeramento delle tariffe incentivanti delle fonti di energia rinnovabili.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 2 marzo 2018, n. 01306

Premassima

1. Alla Corte di giustizia UE deve essere rimessa la questione relativa all' interpretazione dell' art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE, che si concreta nella possibilità di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale, tale da consentire al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o l’azzeramento delle tariffe incentivanti delle fonti di energia rinnovabili, in precedenza stabilite.

Principio

1. Alla Corte di giustizia UE deve essere rimessa la questione relativa all' interpretazione dell' art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE, che si concreta nella possibilità di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale, tale da consentire al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o l’azzeramento delle tariffe incentivanti delle fonti di energia rinnovabili, in precedenza stabilite.

In materia di energia rinnovabile, il Supremo Consesso osserva che la questione relativa all' interpretazione dell’art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE deve essere, alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva, in specie in ordine alla possibilità di riduzione o azzeramento delle tariffe incentivanti applicabili alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, rimessa alla Corte di giustizia UE. A tal proposito precisa il Collegio che, difatti, in assenza di un precedente specifico, non può farsi riferimento alla teoria del cd. “atto chiaro”, soprattutto a fronte di un’espressa istanza di parte che sollecita la rimessione vuoi della astratta rilevanza della questione pregiudiziale vuoi della valenza generale del dovere di sollevare una questione pregiudiziale in capo ai Giudici di ultima istanza. Inoltre, si evidenzia che lo stesso richiamo all'art. 267, par. 3, TFUE, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro interessato abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali, in ossequio alle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione europea.



Cons. St., Sez. 4, 2 marzo 2018, n. 01306
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