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Fermo amministrativo

Previdenza e trattamenti pensionistici

Sull'applicabilità dell'istituto del fermo amministrativo a crediti di natura previdenziale di ex funzionari pubblici
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 12 luglio 2013, n. 01692

Principio

Sull'applicabilità dell'istituto del fermo amministrativo a crediti di natura previdenziale di ex funzionari pubblici

1. L’Agenzia delle Dogane è legittimata ad imporre la misura del fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (aggiunto con l’art. 3, comma 5-decies, del decreto-legge 5 settembre 2005, n. 182, introdotto dall’art. 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231 in sede di conversione), il quale reca una norma di interpretazione autentica (come palesato dal tenore e per la sua funzione di chiarire la portata della norma interpretata, compatibile con la lettera e la “ratio” della stessa) e, in quanto tale, avente efficacia retroattiva.
2. Il fermo amministrativo può essere disposto, quale misura cautelare, per un credito che l’Amministrazione potrebbe esigere, a compensazione dell’obbligazione a cui è tenuta essa stessa o altra amministrazione statale; mentre la misura non può essere imposta per paralizzare l’erogazione di somme dovute da un Ente che non è un’amministrazione statale.
3. Il fermo disposto ai sensi dell’art. 69 ultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 costituisce un’eccezionale forma di autotutela cautelare in relazione al patrimonio dello Stato, quale misura preordinata alla compensazione delle obbligazioni nei rapporti reciproci tra due soggetti, lo Stato e il debitore-creditore pecuniario (Cassazione civ. Sez. I 7 marzo 1983 n.1673). Esso ha quindi lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003).
4. Il fermo, disposto ai sensi dell’art. 69 ultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, presuppone che le Amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali.
5. Non è applicabile l'istituto del fermo amministrativo ex art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al fine di colpire somme dovute a favore di ex funzionario dell'Agenzia delle Dogane da parte dell’INPDAP e del Fondo di Previdenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente a titolo di indennità di buonuscita e di liquidazione del fondo, per la semplice ragione che detta misura non può essere utilizzata per “fermare” crediti maturati dal debitore nei confronti di Enti (INPDAP e Fondo di Previdenza) che non sono amministrazioni statali. Invero, i soggetti pubblici previdenziali in parola non sono amministrazioni statali, ma enti dotati di personalità giuridica distinta dallo Stato anche se perseguono fini prossimi a quelli dallo Stato. Non può pertanto applicarsi l’istituto del fermo amministrativo, per l’assenza del requisito soggettivo inerente al rapporto tra i soggetti che, secondo l’ipotesi legislativa, possono avvalersi di tale misura, con la conseguenza che in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, il provvedimento non poteva essere adottato (sul punto, cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 6 agosto 2012 n. 4457).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 12 luglio 2013, n. 01692
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