Accedi a LexEureka

Fascia di rispetto autostradale

Urbanistica e edilizia Trasporti

Fascia di rispetto autostradale. Vincolo. All'interno di centro abitato. Non opera. Sanatoria straordinaria di manufatto realizzato anteriormente alla delimitazione di abitato in base a codice della strada. Strumenti urbanistici. Rilevanza. Diniego di condono. Illegittimità
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 3 settembre 2014, n. 04469

Principio

Fascia di rispetto autostradale. Vincolo. All'interno di centro abitato. Non opera. Sanatoria straordinaria di manufatto realizzato anteriormente alla delimitazione di abitato in base a codice della strada. Strumenti urbanistici. Rilevanza. Diniego di condono. Illegittimità.

1. In base alla normativa del codice della strada la delimitazione del centro abitato avviene con uno specifico procedimento disciplinato dall'art. 4 del D.lgs. n. 285/1992 (per questo profilo cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n.3741/2007). In carenza di determinazione circa la delimitazione di centro abitato, al fine di verificare la legittimità di opera oggi ricadente in fascia di rispetto autostradale, deve tenersi conto della normativa vigente all’epoca dell’abuso. Occorre pertanto muovere dal dato normativo per cui, in base all’art. 9 della legge n. 761/1961, le costruzioni debbono tenersi a distanza di rispetto dall’autostrada non inferiore ai 25 m.l. Tale norma, per espressa disposizione dell’art. 17-quater della legge n.765/1967 è rimasta in vigore ben oltre l’avvento del DM 1.4.1968 attuativo della stessa, ed è stata abrogata solo con l’intervento dell’art. 231 del nuovo codice della strada (d. leg.vo n.295/1992 ).
2. Sul piano del diritto urbanistico la sussistenza di un centro abitato possa essere rappresentata dall’assetto interamente urbanizzato della zona realizzatosi in forza del piano regolatore. Più precisamente, quanto alla valenza delle disposizioni di PRG in tema di delimitazione del centro abitato, occorre rilevare che, in base all’art 7 (comma 2, n. 2) della legge n. 1150 del 1942 (come modificata dall’art. 1 della legge n. 1187/1968) il piano regolatore deve recare tra l’altro la “precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano”. Più precisa è la disposizione introdotta dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 865/1971 che, nel definire il “centro edificato” ai fini urbanistico-edilizi, e sostanzialmente precisando direttamente il contenuto che deve avere il provvedimento di delimitazione, stabilisce che esso “comprende tutte le aree edificate”. Con tale ambito appare quindi del tutto collimare la realizzata previsione di PRG relativa a zona a completamento residenziale e saturazione.
3. Sul versante della nozione di centro abitato emergente dal codice della strada, fermo restando che la sua perimetrazione avviene mediante lo specifico procedimento indicato dal codice della strada (v. art. 4 del D.lgs. n. 285/1992), la mancata osservanza di tale indicazione normativa non prelude che, ai differenti fini urbanistici, la definizione di centro abitato possa essere individuata sulla base delle norme del PRG; ciò anche considerato che la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada (che si realizza attraverso uno specifico procedimento amministrativo) avviene, per espressa previsione della medesima disposizione, “ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale”, fornendosi inoltre (art. 3, n. 8 del D.lgs n. 285/1982) una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista dall'art. 4 della legge reg. n. 17/1982 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971.
4. La delimitazione del centro abitato eventualmente disposta ai fini del codice della strada o del piano del traffico è del tutto irrilevante ai fini urbanistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560; idem, Sez. V, 7.3.1997, n. 211); non sussiste la necessità di un apposito atto di perimetrazione allorché l’insistenza dell’immobile in centro abitato emerge “ictu oculi” dalla semplice postazione dello stato dei luoghi (v. Cons. di Stato n. 1560/2005; più di recente v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1118/2014).
5. Ai fini della normativa edilizia sul condono edilizio, la previsione da parte dello strumento urbanistico di una zona residenziale di completamento e la sua realizzazione mediante i relativi insediamenti abitativi, costituiscono elementi sufficienti ad integrare il concetto di centro abitato (differente da quello accolto dal codice della strada) e pertanto a rendere inapplicabili i limiti di distanza di rispetto autostradale previsti dal DM del 1968, perché questi operano espressamente al di fuori del centro abitato. 
6. Illegittimamente la società concessionaria di autostrada, preposta alla tutela del vincolo, come previsto dall'art. 32 della legge 47/1985, esprime parere negativo al rilascio del nulla osta, rilevando che l'opera non sarebbe suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lett. d) della legge 47/1985, quando risulti che il manufatto abusivo è stato realizzato in vigenza dell’art. 9 della legge n.729/1961, in zona urbanizzata ai sensi del PRG e situato a distanza superiore ai 25 metri dalla proprietà autostradale.

Cons. St., Sez. 4, 3 settembre 2014, n. 04469
Caricamento in corso