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Farmacie rurali

Farmacie

Sulla distinzione delle farmacie in “urbane” e “rurali” prevista dall’art. 1 legge n. 221/1968
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 3 aprile 2013, n. 01857

Principio

1. Sulla distinzione delle farmacie in “urbane” e “rurali” prevista dall’art. 1 legge n. 221/1968.
1.1. La distinzione delle farmacie in “urbane” e “rurali” è prevista dall’art. 1 della legge n. 221/1968. Le farmacie urbane sono quelle «situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti», le rurali sono quelle «ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti». Da queste due formulazioni si comprende che la popolazione complessiva del comune non è l’unico dato rilevante, anzi non è neppure quello principale; infatti si può definire rurale anche una farmacia appartenente ad un comune con popolazione superiore (e anche di molto) a 5000 abitanti, se è situata in un centro abitato minore. Se la popolazione del centro abitato è inferiore a 3000 abitanti, sono previsti ulteriori benefici.
1.2. La disciplina della legge n. 221/1968 è integrata dell’art. 1 della legge n. 40/1973 il quale dispone: «Ai fini della determinazione dell’indennità di residenza (...) si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica». Quest’ultima disposizione dunque introduce la distinzione fra la “popolazione della località” e la “popolazione della sede farmaceutica”, le quali non necessariamente coincidono, in quanto la seconda può essere maggiore della prima. La delimitazione delle sedi farmaceutiche, dovendo esaurire l’intero territorio comunale, può essere tale da includere nel perimetro di una determinata sede località diverse, anche alquanto distanti; la norma dunque chiarisce che ai fini della determinazione dell’indennità di residenza (il cui ammontare è più elevato in ragione inversa al numero degli abitanti della località) si ha riguardo alla popolazione della località e non a quella della intera sede farmaceutica.
1.3. La formulazione della legge n. 40/1973 appare inequivoca nel senso che la precisazione da essa introdotta è concepita solo con riferimento all’indennità di residenza, e non anche alla spettanza degli altri benefici, diversi dall’indennità di residenza, e, più in generale, alla qualificazione della farmacia come urbana o rurale.
1.4. Il coordinamento razionale delle disposizioni normative consegue che, per la qualificazione di una farmacia come “rurale”, si deve avere riguardo principalmente alle dimensioni del centro abitato, ma non in modo rigido, non escludendosi anche un relativo apprezzamento della entità del bacino di utenza che complessivamente afferisce a quella farmacia. Ed invero, il giro di affari e la redditività dell’esercizio farmaceutico sono influenzati più dal numero degli avventori abituali, che da quello degli abitanti della località strettamente intesa. D’altra parte, rispetto all’epoca in cui è stata dettata la legge n. 221/1968 si sono registrate importanti evoluzioni di fatto, note a tutti, come un sensibile incremento dei mezzi di trasporto privati; non a caso la legge n. 362/1991 ha modificato l’art. 104 t.u.l.s. elevando da 500 a 3000 metri la distanza minima necessaria per istituire una farmacia aggiuntiva con il c.d. criterio topografico, in deroga al criterio della popolazione.

Cons. St., Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 01857
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