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Facoltà di accesso ai documenti di gara da parte dei concorrenti.

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sulla possibilità di esperire la facoltà di accesso ai documenti amministrativi e ai verbali di gara, già nella fase iniziale di selezione dei concorrenti.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 26 maggio 2017, ord. n. 00512

Premassima

1. Alla parte processuale che nell'ambito del ricorso principale non ha proposto alcuna domanda sostanziale, né in via incidentale o riconvenzionale, non le può essere riconosciuto il potere processuale di innestare all'interno del ridetto giudizio principale, il ricorso incidentale previsto ex art. 116, secondo comma, C.P.A..


2. Il nuovo regime diversificato di impugnazione previsto dall'art. 120, comma secondo - bis, C.P.A., prevede che l'operatore economico possa accedere alla documentazione e ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti, già nella fase iniziale della procedura selettiva e che il differimento ex art. 53, secondo comma, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 é limitato al solo contenuto delle offerte.

Principio

1. Alla parte processuale che nell'ambito del ricorso principale non ha proposto alcuna domanda sostanziale, né in via incidentale o riconvenzionale, non le può essere riconosciuto il potere processuale di innestare all'interno del ridetto giudizio principale, il ricorso incidentale previsto ex art. 116, secondo comma, C.P.A..
Alla parte processuale che nell'ambito del ricorso principale non ha proposto alcuna domanda sostanziale, né in via incidentale o riconvenzionale, non le può essere riconosciuto il potere processuale di innestare all'interno del ridetto giudizio principale il ricorso incidentale previsto ex art. 116, secondo comma, C.P.A. avente quest'ultimo natura strumentale rispetto ad un'azione già incardinata, ferma restando, ovviamente la possibilità di proporre un autonomo processo di accesso.

2. Il nuovo regime diversificato di impugnazione previsto dall'art. 120, comma secondo - bis, C.P.A., prevede che l'operatore economico possa accedere alla documentazione e ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti, già nella fase iniziale della procedura selettiva e che il differimento ex art. 53, secondo comma, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 é limitato al solo contenuto delle offerte.
In tema di accesso alla documentazione amministrativa si rileva che l'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 detta i principi generali sulla trasparenza ed impone la pubblicità di tutti gli atti delle procedure di affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, nella sezione amministrazione trasparente, nonché sulla piattaforma digitale ANAC e sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Peraltro il nuovo regime diversificato di impugnazione previsto dall'art. 120, comma secondo - bis, C.P.A., prevede che l'operatore economico possa accedere alla documentazione e ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti, già nella fase iniziale della procedura selettiva - senza attendere la fase finale di aggiudicazione, come era statuito nel previgente regime di cui al D.lgs. n. 163/2006 e che il differimento ex art. 53, secondo comma, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 é limitato al solo contenuto delle offerte.

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 26 maggio 2017, ord. n. 00512
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