Espulsione dal territorio dello Stato straniero in virtù della vicinanza all’estremismo islamico
Misure di prevenzione e di sicurezza Sicurezza pubblica
Premassima
Con il provvedimento prefettizio
di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all’estremismo
islamico si concretizza l’istituto giuridico della prevenzione per motivi di
terrorismo. Difatti, laddove lo straniero costituisca una minaccia effettiva per
la sicurezza nazionale non sarà necessaria la comprovata responsabilità penale
del medesimo e né che sia stato già compiuto il reato.
Principio
Il Consesso, in materia di “Espulsione
amministrativa” in guisa a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del novellato “Testo unico sull’immigrazione”,
ha ribadito che la suddetta disposizione, prevedendo procedure parimenti alle
misure di sicurezza adottate a fini preventivi e, giustappunto diretta ad evitare l’effettivo
compimento di reati, non necessita di una comprovata responsabilità penale né tantomeno
compimento di fatto del reato.
Difatti, costituisce presupposto per l’espulsione
solamente la presenza di fondati motivi utili a desumere che la presenza dello
straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche
o, in ogni caso, porre in una posizione di pericolo la sicurezza dello Stato,
dell’ordinamento e dei cittadini, per mezzo di azioni estremiste.
Nella fattispecie de qua, il provvedimento adottato
dal Prefetto dispone elementi di fatto bastanti a fornire motivi fondati volti
a considerare la permanenza dell’odierno appellante nel territorio dello Stato
rischiosa, dimostrando una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo
islamico, tale da poter in qualsiasi modo facilitare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali e, di conseguenza, incarnare una reale e
concreta minaccia per il Paese.
Le Sezioni Unite, invero, hanno specificato che nell’ipotesi
in cui il provvedimento di espulsione sia stato emesso per motivi di
prevenzione del terrorismo o, tout court, a causa della condotta
pericolosa dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la
posizione giuridica del soggetto interessato è tesa alla salvaguardia dell’interesse
legittimo dello Stato e la relativa giurisdizione nella relativa controversia
spetta al giudice amministrativo.