Accedi a LexEureka

Espulsione dal territorio dello Stato straniero in virtù della vicinanza all’estremismo islamico

Misure di prevenzione e di sicurezza Sicurezza pubblica

Sulle misure preventive avverso lo straniero ritenuto vicino ad ambienti terroristici in ragione della sua fede estremista
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 19 maggio 2021, n. 03886

Premassima

Con il provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all’estremismo islamico si concretizza l’istituto giuridico della prevenzione per motivi di terrorismo. Difatti, laddove lo straniero costituisca una minaccia effettiva per la sicurezza nazionale non sarà necessaria la comprovata responsabilità penale del medesimo e né che sia stato già compiuto il reato.

Principio

Il Consesso, in materia di “Espulsione amministrativa” in guisa a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del novellato “Testo unico sull’immigrazione”, ha ribadito che la suddetta disposizione, prevedendo procedure parimenti alle misure di sicurezza adottate a fini preventivi e, giustappunto diretta ad evitare l’effettivo compimento di reati, non necessita di una comprovata responsabilità penale né tantomeno compimento di fatto del reato.

Difatti, costituisce presupposto per l’espulsione solamente la presenza di fondati motivi utili a desumere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche o, in ogni caso, porre in una posizione di pericolo la sicurezza dello Stato, dell’ordinamento e dei cittadini, per mezzo di azioni estremiste.

Nella fattispecie de qua, il provvedimento adottato dal Prefetto dispone elementi di fatto bastanti a fornire motivi fondati volti a considerare la permanenza dell’odierno appellante nel territorio dello Stato rischiosa, dimostrando una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo islamico, tale da poter in qualsiasi modo facilitare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali e, di conseguenza, incarnare una reale e concreta minaccia per il Paese.

Le Sezioni Unite, invero, hanno specificato che nell’ipotesi in cui il provvedimento di espulsione sia stato emesso per motivi di prevenzione del terrorismo o, tout court, a causa della condotta pericolosa dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica del soggetto interessato è tesa alla salvaguardia dell’interesse legittimo dello Stato e la relativa giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo.

Cons. St., Sez. 3, 19 maggio 2021, n. 03886
Caricamento in corso