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Espropriazione sine titulo e usucapione

Giustizia amministrativa Espropriazione per pubblica utilità Giurisdizione e competenza

Sui requisiti per apprezzare l’intervenuta usucapione dell’area a favore della P.A. in caso di occupazione di un’area protratta per oltre vent’anni, senza che sia intervenuto il decreto di esproprio
Cons. St., Sez. 4, Sentenza Breve 3 luglio 2014, n. 03346

Principio

1. Principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.)
Non è ravvisabile alcuna lesione del principio di cui all'art. 112 cpc (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, qualora risulti essere stato esaminato il punto controverso e la decisione in proposito, seppur non esplicita, risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.
2. Effetti dell’omessa pronuncia su un motivo di ricorso,
In ogni caso, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa. 
3. Sui requisiti per apprezzare l’intervenuta usucapione dell’area a favore della P.A. in caso di occupazione di un’area protratta per oltre vent’anni, senza  che sia intervenuto il decreto di esproprio.
In caso di occupazione illegittima di un’area da parte della P.A. per oltre vent’anni senza che sia intervenuto decreto di esproprio, non può comunque ritenersi maturata l’usucapione, laddove vi siano state plurime azioni giudiziarie intentate dal proprietario dell’area , che possono articolarsi, sia nel petitum reipersecutorio e risarcitorio, ovvero soltanto in quello risarcitorio (laddove il bene sia stato irreversibilmente trasformato e l’Amministrazione intenda utilizzarlo per fini pubblicistici): non v’è dubbio, però, che la richiesta risarcitoria, in quanto fondata sul presupposto della illegittima protrazione della detenzione del bene da parte dell’amministrazione, e senza che l’ordinamento, in passato, apprestasse strumenti per venire (rectius: tornare) coattivamente in possesso dell’area illegittimamente occupata, valesse ad escludere il presupposto applicativo dell’istituto della usucapione ventennale ex art. 1158 cc.. 
4. Giurisdizione in materia di occupazione sine titulo.
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati, ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente.
5. Limiti della giurisdizione del giudice amministrativo in materia  di accertamento dell’usucapione.
Ove la questione dell’intervenuta usucapione sia oggetto di vera e propria domanda riconvenzionale tesa ad accertare con efficacia di giudicato l’intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà da parte dell’Amministrazione, incompatibile con l’azione di risarcimento da occupazione sine titulo, difetta la giurisdizione del g.a. in favore del. g.o.
Ove, invece, l’usucapione venga fatta valere in via di “eccezione riconvenzionale”, cioè al solo fine di paralizzare l’azione risarcitoria senza richiesta di accertamento della sussistenza di tale rapporto e connesso ampliamento del thema decidendum, la giurisdizione spetta al g.a. in forza del generale principio di cui all’art. 8 cod. proc. amm., secondo il quale il g.a. può conoscere, seppur solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato, "tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale".
Il Comune resistente ha indubbiamente introdotto in giudizio il fatto della intervenuta usucapione nella forma della c.d. eccezione di tipo riconvenzionale, al solo fine di paralizzare la domanda risarcitoria ex adverso proposta, nel dichiarato presupposto della estraneità della domanda riconvenzionale alla giurisdizione pur esclusiva del g.a., senza chiedere alcun accertamento pieno dell’acquisto a titolo originario dell’area in questione ai sensi dell’art. 1158 c.c.: ne consegue la giurisdizione del GA. ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm. sull’“eccezione riconvenzionale” di usucapione formulata dal Comune in primo grado e reiterata in appello
6. Incompatibilità della teoria dell’usucapibilità di beni illecitamente occupati dall’Amministrazione con l’art. 1 del Protocollo Addizionale della C.E.D.U..
Alla luce dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della C.E.D.U. è da ritenersi assai discutibile la teorizzata usucapibilità di beni illecitamente occupati dall’Amministrazione: e ciò sia alla luce dell’ampia nozione di violenza del possesso elaborata dalla giurisprudenza (ex multis Cassazione civ. sez. II, 7 dicembre 2012, n. 22174) laddove si è sostenuta la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, quanto soprattutto in relazione alla assai dubbia compatibilità con l’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”). Ed, infatti, la costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato la non conformità alla Convenzione  dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta o larvata" (censurando quindi la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento espropriativo ed in particolare ogni fenomeno di creazione pretoria di acquisto della proprietà mediante fatto illecito).Predicare quindi che l’apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis d.P.R. 327/2001) possa essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione, rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata.
7. Decorrenza dei termini per l’usucapione di beni illecitamente occupati dall’Amministrazione solo dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 327/2001.
Infine, considerato che sino all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell’occupazione preordinata all’esproprio, l’azione di restitutio in integrum, qualificando l’occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria “fattispecie ablatoria seppur atipica” e che ai fini dell’’interruzione dell’usucapione è utile solo la proposizione di apposita domanda giudiziale, e non anche lettere o diffide, alla stregua dell’art 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione potrebbe individuarsi solo a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (l’art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva).

Cons. St., Sez. 4, 3 luglio 2014, n. 03346
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