Accedi a LexEureka

Escluso il permesso di costruire sottoposto a condizione.

Urbanistica e edilizia

Sull'impossibilità di sottoporre a condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, del permesso di costruire, salvo diversa previsione di legge.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 19 aprile 2018, n. 02366

Premassima

1. Il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, tenuto conto della natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento.

Principio

1. Il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, tenuto conto della natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento.

In materia di edilizia, il Supremo Consesso ha chiarito che il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, considerando la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento, con la conseguenza che tale titolo, una volta riscontrata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni, non espressamente previste da una norma di legge. Il Collegio, ha inoltre osservato che solo con specifico e limitato riferimento all’ipotesi del permesso condizionato all’acquisizione di un atto da altra P.A. la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto. Difatti si è precisato che in ossequio al generale principio di proporzionalità, il quale si concreta nel minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l'amministrazione pubblica deve responsabilmente scegliere, nell'esercizio delle proprie funzioni, il percorso, finalizzato a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell'azione amministrativa, come prescritto anche dall'art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241; al contrario, costituisce inutile aggravio procedurale l'arresto di un procedimento, il quale può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta. Da quanto osservato ne deriva che il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge.

Cons. St., Sez. 4, 19 aprile 2018, n. 02366
Caricamento in corso