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Escluso il cumulo tra risarcimento del danno ed equo indennizzo.

Pubblico impiego

Sull'esclusione del cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti di carattere indennitario erogati da enti pubblici.
Cons. St., Sez. P, Sentenza 23 febbraio 2018, n. 00001

Premassima

1. In materia di pubblico impiego, deve escludersi il cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti di carattere indennitario erogati da enti pubblici.

Principio

1. In materia di pubblico impiego, deve escludersi il cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti di carattere indennitario erogati da enti pubblici.

In ordine alla materia del pubblico impiego, l'Adunanza Plenaria affronta la controversa problematica relativa al cumulo tra risarcimento del danno ed equo indennizzo nella liquidazione del danno patito dal dipendente pubblico per causa di servizio. In particolare il Supremo Consesso osserva che la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario. In tale sede precisa il Collegio che il bene protetto, nel caso di specie, è l’integrità psico-fisica del dipendente ed essa costituisce non l’occasione ma la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. Non può, pertanto, ritenersi che l’indennità in esame sia assimilabile alle “altre” indennità corrisposte in costanza di rapporto lavoro; osservando peraltro che a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privatistico, i soggetti che vengono in rilievo in tale contesto si inseriscono in un “rapporto obbligatorio bilaterale” in cui compare una sola parte responsabile ed obbligata ed una sola parte danneggiata. L’Amministrazione statale è, infatti, l’unico soggetto che deve corrispondere sia l’indennità prevista dalle leggi sopra indicate sia la somma risarcitoria in qualità di datore di lavoro pubblico. Sicchè dall' analisi relativa ai titoli e ai soggetti delle obbligazioni che vengono in rilievo deve giungersi alla conclusione che le somme corrisposte non possono essere cumulate.

Cons. St., Sez. P, 23 febbraio 2018, n. 00001
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