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Esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica: decorrenza termini utili per impugnare.

Giustizia amministrativa

Sull'individuazione del momento di decorrenza del termine utile ai fini dell'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 01297

Premassima

1. In riferimento alle ipotesi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica l' art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non comporta l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, c.p.a., sicché, in difetto della formale comunicazione dell’atto o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine decorre dal momento dell’intervenuta effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare.

Principio

1. In riferimento alle ipotesi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica l' art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non comporta l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, c.p.a., sicché, in difetto della formale comunicazione dell’atto o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine decorre dal momento dell’intervenuta effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare.

Sul punto di cui in massima, il Collegio osserva che sebbene il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d) alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ciò non comporta l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e ribadito nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 c.p.a.. Pertanto, ne deriva che in difetto della formale comunicazione dell’atto o per quanto riguarda, come nel caso di specie - in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre dal momento dell’avvenuta ed effettiva conoscenza dell’atto stesso, purché siano desumibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In conseguenza di ciò può affermarsi che in difetto di un’espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a carattere derogatorio e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. abbia apportato una deroga all’art. 41, comma 2, c.p.a. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto. Difatti, conclude il Consesso, che nella fattispecie concreta in esame la piena conoscenza dell’atto di ammissione, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 15 ottobre 2018, n. 01297
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