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Esclusione da un bando di gara comunale per la realizzazione di opere pubbliche.

Concorsi pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Esclusione da un pubblico appalto di progettazione e realizzazione di opere per difformità del progetto presentato rispetto ad un allegato del bando di gara. Legittimità. 2. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 nelle “procedure concorsuali”. Applicabilità. Non sussiste. 3. Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990 nelle “procedure concorsuali”. Applicabilità. Non sussiste.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 00937

Principio

1. Esclusione da un pubblico appalto di progettazione e realizzazione di opere per difformità del progetto presentato rispetto ad un allegato del bando di gara. Legittimità. 
1.1 Gli allegati ad un pubblico bando di gara sono parte integrante del bando e indicano in modo prescrittivo quali devono essere le caratteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto di progettazione e di realizzazione. Tali caratteristiche non possono essere obliterate sia perché fissano gli obiettivi perseguiti dalla amministrazione e ritenuti compatibili con la normativa urbanistico – edilizia, sia perché, ragionando diversamente, mancherebbe un parametro da utilizzare per valutare gli elaborati presentati dai concorrenti e per consentire una loro comparazione omogenea.
1.2 L’ente appaltante, a fronte di progetti del tutto incompatibili con alcune delle caratteristiche essenziali indicate nel bando, agisce correttamente laddove non apra la fase interlocutoria per consentire le modifiche ovvero dettare delle prescrizioni, avendo ritenuto le soluzioni progettuali proposte non concretamente attuabili.
2. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 nelle “procedure concorsuali”. Applicabilità. Non sussiste.
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 ha un senso solamente laddove il procedimento è avviato d’ufficio dalla P.A., ovvero vi è la necessità di portare a conoscenza della parte una serie di informazioni, mentre nel caso di una procedura concorsuale il concorrente partecipa ad una selezione di cui conosce già tutti gli elementi significativi. Ne discende che non risulta, quindi, integrata alcuna violazione della normativa in argomento.
3. Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990 nelle “procedure concorsuali”. Applicabilità. Non sussiste.
L’art. 10 bis L. 241/1990 non è applicabile alle "procedure concorsuali", come recita testualmente la stessa disposizione di legge. 

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, 10 febbraio 2014, n. 00937
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