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Esame di congruità del costo della manodopera ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016

Contratti pubblici

Sulla verifica di congruità del costo di manodopera di cui all’art. 97, comma 10, del Codice dei contratti pubblici
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 8 aprile 2021, n. 00867

Premassima

Il parametro ANCE non rileva ai fini della verifica di congruità dell’offerta presentata in sede di gara, il quale, pertanto, qualora possa rappresentare un riferimento valido al fine di rafforzare maggiormente le valutazioni di congruità del costo del lavoro, come canone riferito a dati generali e aggregati, tuttavia non può essere assunto come unico fondamento dell’analisi eseguita dalla Stazione appaltante.

Principio

In materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato Codice dei contratti pubblici, la verifica del costo della manodopera opera al fine di rilevare la congruità del valore dichiarato sulla base delle caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’offerta, ossia tenendo conto del numero di lavoratori impiegati per l’esecuzione delle opere attese in contratto, diversificati per inquadramento e ore di utilizzo, affinché si possa individuare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto nonché il rispetto dei parametri salariali di riferimento, normativamente indicati nelle tabelle ministeriali ex art. 23, comma 16, del succitato decreto legislativo e richiamato dall’art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione appaltante, in conformità alla verifica di anomalia, dovrà essere messa a conoscenza degli elementi necessari per rielaborare i costi di manodopera sopportati dall’impresa appaltatrice nell’esecuzione del progetto presentato con l’offerta proposta in sede di gara.

Pertanto, l’analisi non si esaurirà alla mera verifica dell’incidenza in termini percentuali del costo della manodopera complessivo riferito sulle singole lavorazioni, commisurandola all’incidenza accertabile nel mercato di riferimento, bensì dovrà esaminare anche le peculiarità dell’impresa e dell’offerta singolarmente per confermare il rispetto dei minimi salariali previsti per i singoli lavoratori.

Ne consegue, che il parametro ANCE non rileva come canone riferito a dati generali e aggregati in ragione della sua natura giuridica di documento indirizzato al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, recante semplicemente indici convenzionali al fine di una verifica ex post dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera.                                                                                                                

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 8 aprile 2021, n. 00867
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