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Esame di avvocato

Professione forense Concorsi pubblici

Sulla legittimità del provvedimento con il quale è valutato insufficiente l'elaborato di atto giudiziario redatto dall'aspirante avvocato. La funzione del parere pro-veritate.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza Breve 19 settembre 2013, n. 01970

Principio

1. L'onere probatorio in capo al ricorrente.


1.1. Nel quadro degli esami per l'accesso alla professione forense, il ricorrente insoddisfatto del giudizio insufficiente assegnato all'elaborato di atto giudiziario ha l'onere di introdurre nel processo elementi di natura indiziaria capaci di fare luce sull'eventuale errore valutativo nel quale sia incorsa la Commissione giudicatrice. 

1.2. Può assolversi all'onere probatorio mediante la produzione di pareri pro-veritate, e cioè opinioni che, per il fatto di essere formulati da esperti giuristi chiamati a pronunciarsi in ordine alla bontà degli elaborati confezionati dall'interessato, possono entrare a far parte del materiale probatorio che il giudice utilizza per formare il suo convincimento sul caso concreto.

1.3. E' opinione contraria in giurisprudenza quella del Consiglio di Stato, secondo cui la produzione di un parere pro-veritate non può sovvertire la valutazione complessivamente espressa dalla Commissione, atteso che la competenza a valutare gli elaborati dei candidati spetta in via esclusiva alla commissione esaminatrice e non è consentito sovrapporre alle determinazioni da questa adottate il parere reso da soggetto terzo, quale che sia il livello di conoscenze dell'esperto (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3802).

2. La rilevanza del parere pro-veritate.
Assurge a convincente elemento di prova il parere pro-veritate che evidenzi l'originalità dell'elaborato (atto giudiziario), la cui soluzione non può limitarsi ad una analisi ortodossa o quasi aritmetica del caso giuridico sottoposto.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 19 settembre 2013, n. 01970
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