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Esame di abilitazione alla professione forense

Professione forense Concorsi pubblici

1. Esame di abilitazione alla professione forense. Attribuzione del punteggio numerico agli elaborati. Legittimità. 2. Assenza di segni di correzione sugli elaborati. Irrilevanza. 3. Eseguità dei tempi correzione degli elaborati. Irrilevanza. 4. Errore materiale nell’attribuzione del punteggio e relativa rettifica. Assenza di concreta utilità per il candidato. Irrilevanza.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 10 febbraio 2014, n. 00966

Principio

1. Esame di abilitazione alla professione forense. Attribuzione del punteggio numerico agli elaborati. Legittimità. 
1.1 Negli esami per l'abilitazione alla professione legale, l'attribuzione del punteggio numerico agli elaborati dei candidati vale, di norma, a dare compiutamente ragione delle valutazioni effettuate sugli stessi dalla commissione esaminatrice.
1.2 L’attribuzione di un punteggio numerico si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato, esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione.
1.3 Non è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione forense, dell'obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d'esame (cfr. Corte Costituzionale, 30 gennaio 2009 n. 20).
1.4 La valutazione tradottasi nell’attribuzione di un punteggio numerico “vale motivazione” posto che solo laddove il giudizio non si concretizzi in una votazione (come nell’ipotesi di inidoneità alle prove orali notarili) allora esso dovrà essere diversamente motivato con idonee spiegazioni e chiarimenti, in quanto, in tali ipotesi, non si fa luogo all’attribuzione di un punteggio; viceversa, nella logica dell’art. 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, la non ammissione del candidato consegue semplicemente all’attribuzione in suo favore di un punteggio inferiore ad un minimo (90), così rivivendo il principio generale, per cui l'onere di motivazione delle scelte compiute è assolto con l'attribuzione del solo punteggio numerico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008 n. 924);
2. Assenza di segni di correzione sugli elaborati. Irrilevanza.
Non rileva l’assenza di sottolineature, annotazioni e segni grafici in calce o a margine degli scritti, dal momento che la commissione giudicatrice non svolge un’attività “scolastica” di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio Stato, Sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295): l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l'inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2576).
3. Esiguità dei tempi correzione degli elaborati. Irrilevanza.
L’esiguità dei tempi di correzione non può costituire un fondato motivo di censura alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di revisione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d'altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l'impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5406; 21 giugno 2007, n. 3407; 10 maggio 2007, n. 2182; 12 dicembre 2006, n. 7284; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009 n. 9511).
4. Errore materiale nell’attribuzione del punteggio e relativa rettifica. Assenza di concreta utilità per il candidato. Irrilevanza.
L’errore materiale in cui incorre la commissione esaminatrice nel sommare i voti riferiti alle tre prove ovvero nel rettificare il punteggio assegnato è privo di rilevanza concreta, qualora il candidato ricorrente non abbia comunque raggiunto il punteggio minimo per accedere alle prove orali ai sensi dell’art. 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, secondo cui alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 febbraio 2014, n. 00966
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