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Esame avvocato

Concorsi pubblici Professione forense

1. Prove scritte. Motivazione della valutazione. Voto numerico. Insufficienza in assenza di predeterminazione dei criteri di valutazione. Mancanza di annotazioni ex art. 46, comma 5, legge n. 247/2012. Illegittimità. 2. Correzione di prova scritta. Elaborati da correggere. Brutta copia anziché bella copia. Illegittimità. 3. Concorso pubblico. Remand cautelare. Composizione commissione. Garanzie anonimato
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Ordinanza Sospensiva 11 settembre 2014, ord. n. 04280

Principio

1. Prove scritte. Motivazione della valutazione. Voto numerico. Insufficienza in assenza di predeterminazione dei criteri di valutazione. Mancanza di annotazioni ex art. 46, comma 5, legge n. 247/2012. Illegittimità.
1.1. In tema di concorso per l'abilitazione forense, ove i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, ordinanze 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318).
1.2. Quando risulti che gli elaborati del candidato al concorso per abilitazione forense siano stati valutati con il solo voto numerico e manchino le annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, tale mancanza impedisce al candidato di conoscere i motivi alla base del giudizio negativo, anche al fine di migliorare la propria preparazione, e preclude il sindacato in sede giurisdizionale sull’attività della Commissione, pur nei limiti dei vizi censurabili.

2. Correzione di prova scritta. Elaborati da correggere. Brutta copia anziché bella copia. Illegittimità.
Illegittimamente la commissione esaminatrice nel concorso per abilitazione forense ha provveduto alla correzione della brutta copia, anziché della bella copia di maggiore sviluppo.

3. Concorso pubblico. Remand cautelare. Composizione commissione. Garanzie anonimato.
In caso di accoglimento della domanda cautelare avverso l'esclusione dalla prova orale dell'esame di abilitazione forense, il G.A., in sede di remand, può ordinare al Ministero della Giustizia di riesaminare gli elaborati del ricorrente, vittorioso in sede cautelare, attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, in commissione con diversa composizione che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio. L’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 11 settembre 2014, ord. n. 04280
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