Accedi a LexEureka

Errore revocatorio

Giustizia amministrativa

1. Revocazione della sentenza. Errore di Fatto. Requisiti. 2: (segue): distinzione tra errore di fatto revocatorio e attività valutativa del giudice. 3. (segue): Interpretazione del giudicato. Sindacabilità in sede di giudizio revocatorio. Inammissibilità. Integra errore di diritto. 4. Giusto processo. Questioni rilevate d'ufficio. Divieto di decisioni "a sorpresa". Eccezione introdotta dalle parti. Non si applica l'art. 73, comma 3°, c.p.a.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 settembre 2014, n. 04649

Principio

1. Revocazione della sentenza. Errore di Fatto. Requisiti.
1.1. L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione si sostanzia in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale che lo abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto incontestatamente inesistente, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità risulti, al contrario, positivamente accertata (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725).
1.2. L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione (cd. abbaglio dei sensi) deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, tale errore è insussistente, qualora dalla motivazione della sentenza si evinca che il fatto è stato esattamente apprezzato dal giudicante (Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210).

2: (segue): distinzione tra errore di fatto revocatorio e attività valutativa del giudice. 
2.1. L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi che abbia provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio; esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa.
2.3. L’errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve configurarsi quale falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile senza necessità di particolari indagini ermeneutiche (ad es. Cass. 23.6.1999 n. 6388), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato.
2.4. L'errore revocatorio deve consistere in un abbaglio dei sensi e deve perciò risolversi in uno sviamento percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice.

3. (segue): Interpretazione del giudicato. Sindacabilità in sede di giudizio revocatorio. Inammissibilità. Integra errore di diritto.
3.1. L’interpretazione del giudicato non è un giudizio di fatto, ma di diritto e quindi non può integrare gli estremi dell’errore revocatorio, che altrimenti rappresenterebbe un ulteriore inammissibile grado di giudizio (ex multis Cons. St., sez VI, 21 settembre 2009, n. 5568; Cass. Civ., Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639).
3.2. Il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e conseguentemente la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, con la conseguenza che gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto ma quali errori di diritto, inidonei come tali ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (cfr. Cons. St., sez. IV, 04 febbraio 2004, n. 388; Cass., Sez. Un., 2.4.2003 n. 5105).

4. Giusto processo. Questioni rilevate d'ufficio. Divieto di decisioni "a sorpresa". Eccezione introdotta dalle parti. Non si applica l'art. 73, comma 3°, c.p.a.
4.1 La previsione dell’art. 73 co.3 c.p.a. ha lo scopo di evitare decisioni “a sorpresa” con cui il Giudice decide la controversia sulla base di questioni nuove, mai sottoposte all’attenzione delle parti e oggetto di contraddittorio. Tale previsione garantistica deve ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui la questione, pur rilevata dal giudice d’ufficio, sia comunque emersa nel corso della causa con la possibilità per le parti di contraddire sul punto in condizioni di parità.
4.2. Le previsioni garantistiche di cui all’art. 73 co. 3 c.p.a. sono soddisfatte qualora la questione relativa alla formazione di giudicato esterno sia emersa a seguito di eccezione formulata da una delle parti in memoria e, in sede di trattazione orale, sia stata oggetto di contraddittorio, pertanto, il giudice ben può rilevarla d’ufficio in sede di decisione.
4.3. La previsione dell’art. 73 co.3 c.p.a. trova applicazione solo qualora la questione non abbia costituito oggetto di alcun contraddittorio (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3671) o che nessuna controparte processuale abbia sollevato l'eccezione e che, pertanto, il tema non sia stato in alcun modo trattato durante la pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 27 novembre 2012, n. 5970).
4.4. In ordine alla garanzia prevista all'art. 73 co. 3 c.p.a. è applicabile, in via analogica, la giurisprudenza di Cassazione sull'art. 384 secondo la quale l'eccezione, ancorché formulata in memoria, ha l’effetto di sottoporre validamente la questione al Giudice, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio e la sottrae alla sfera di operatività dell’art. 384, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l’art. 12, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni (Cass. civ., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258).

Cons. St., Sez. 4, 11 settembre 2014, n. 04649
Caricamento in corso