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Ente Autonomo Fiere di Cosenza

Enti pubblici Giustizia amministrativa Giurisdizione e competenza

Sussistenza della giurisdizione del G.A. sulla domanda diretta ad ottenere che la P.A. titolare di attribuzioni funzionali discendenti da legge eserciti i propri poteri su enti organizzatori di fiere
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 12 giugno 2013, n. 00651

Principio

1. Sulla non riconducibilità degli enti organizzatori di fiere nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici. 
In tema di Enti promotori di Fiere e di Enti autonomi o le società che ne hanno preso il posto, la giurisprudenza civile e amministrativa ha escluso che detti enti possano essere ritenuti "amministrazioni aggiudicatrici", non essendo riconducibili nel novero degli enti pubblici (con riferimento all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano: dec. Cons. Stato Sez. VI 16 .9.1998 n. 267 e sent. Cass. SS.UU. 4 aprile 2000, n. 97), in coerenza con il principio secondo cui non costituisce un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 1, lett. b), delle Direttive 92/50, 93/36 e 93/37, un ente organizzatore di fiere, esposizioni o iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, che opera in ambiente concorrenziale, e che abbia una gestione fondata su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività (conf.: sent. Corte di Giustizia Europea 10 maggio 2001, in causa 223/99).

2. Sussistenza della giurisdizione del G.A. sulla domanda diretta ad ottenere che la P.A. titolare di attribuzioni funzionali discendenti da legge eserciti i propri poteri su enti organizzatori di fiere.
2.1. Sussiste la giurisdizione del G.A., ove il petitum sostanziale fatto valere dinanzi ad esso  non sia tanto la qualificazione della natura giuridica di un ente organizzatore di fiere, quanto la richiesta, nei confronti della Autorità amministrativa (nella specie Regione Calabria) di esercitare le proprie attribuzioni funzionali discendenti da leggi regionali, al fine di consentire il corretto funzionamento dell’ente, nell’esercizio di un potere-dovere, che potrebbe qualificarsi come riconducibile all’art. 97 della Costituzione. In relazione a siffatto thema decidendum, non rileva che la legitimatio ad causam dei diversi ricorrenti tragga origine da interessi diversificati, posto che detti interessi sicuramente non si pongono come confliggenti, bensì come convergenti, in funzione della domanda di esercizio di funzioni pubblicistiche legislativamente previste in capo alla Regione Calabria, per consentire il corretto funzionamento dell'ente organizzatore di fiere, in coerenza con i suoi fini statutari, anche mediante l’erogazione dei necessari finanziamenti, come previsto dalla normativa regionale (nella specie art. 28, comma 4, della L. R. n.9 del 2007 ed all’art. 3, comma 13, della L. R. n.15/2008).
2.2. I dipendenti di ente organizzatore di fiere, che agiscano nei confronti della P.A. titolare di attribuzioni e funzioni pubblicistiche nei riguardi del ridetto ente, non agiscono quali quisque de populo nell’interesse generale alla legalità, ma in funzione dell’interesse unificante all’espletamento del proprio rapporto di lavoro, in condizioni generali di certezza nonché funzionalità ed efficienza dell’ente datore di lavoro. Né vale al riguardo invocare l'art. 63 del D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 al fine di ricondurre, quanto alla posizione dei ricorrenti lavoratori dipendenti, la controversia de qua nell’alveo della materia del cosiddetto “impiego privatizzato”, devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, giacché, anche nell’ipotesi in cui si volesse ricondurre il petitum di cui alla presente controversia nell’alveo del rapporto di impiego privatizzato, atterrebbe, comunque, alla domanda di emanazione di atti di macro-organizzazione di gestione del personale, rispetto al cui corretto esercizio, il soggetto, pubblico dipendente, eventualmente leso, non potrà che vantare una posizione di interesse legittimo, con conseguente riconduciblità della controversia, comunque, nella sfera di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.

3. Sulla legittimazione di Organi Straordinari di enti privati di agire in giudizio in regime di prorogatio imperii. Il caso dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza: legittimazione del Commissario Straordinario ad agire in giudizio per far valere interessi legittimi dell'ente che rappresenta.
3.1. La nomina del Commissario Straordinario Regionale dell’Ente Fiere Cosenza è stata posta in essere dalla Giunta Regionale della Calabria, per cui il suddetto Commissario Stroardinario ha la duplice veste di legale rappresentante pro tempore dell’Ente Fiere di Cosenza nonché di organo rappresentativo della Regione. Tale figura non può essere riconducibile nell’ipotesi prevista dal comma 1° dell’art. 1 D.L. n. 293/1994 conv. in legge n. 444/1994, che ricomprende anche gli organi delle persona giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, non risultando dimostrata la prevalenza della partecipazione pubblica nel caso dell'Ente Fiere Cosenza, dovendo anzi escludersi in radice una qualunque forma di partecipazione pubblica.
3.2. L'istituto della "prorogatio imperii” è previsto dall'art. 2385 c.c. con la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore e trova applicazione in tutti i casi in cui la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore, come, ad esempio, nei casi di scadenza del termine, decadenza o dimissioni, ma anche revoca od annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. Diversamente opinando, non si comprenderebbe come l’Ente Autonomo Fiere Cosenza, in fase di commissariamento disposto proprio dalla Regione Calabria possa agire in giudizio per far valere i propri interessi legittimi, con violazione dell’art. 24 Cost.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 12 giugno 2013, n. 00651
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