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Energia elettrica: rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alle tariffe incentivanti.

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sulla rimessione alla Corte di Giustizia UE relativa alla questione della possibilità di intervenire su situazioni già consolidate circa l'ammissione di tariffe incentivanti, in forza di convenzioni già stipulate dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con la parte pubblica.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 20 novembre 2018, ord. n. 11206

Premassima

1. Alla Corte di Giustizia UE va rimessa la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta.

Principio

1. Alla Corte di Giustizia UE va rimessa la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta.

In tema di energia elettrica, il Consesso ritiene necessario rimettere alla alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta. In specie, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia. Sul punto il Collegio ha precisato che con la sentenza n. 16 del 2017 la Corte costituzionale, per i profili di diritto europeo, afferenti alla lesione dell’affidamento dei fruitori degli incentivi, ha giudicato non arbitrario né irragionevole – e dunque legittimo – l’intervento del legislatore italiano sulle dette posizione consolidate. In particolare la Consulta ritiene che la questione in esame costituisce “un intervento tale da rispondere ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”. All' uopo la Corte ha anche osservato che “il principio di protezione della proprietà”, esteso ai diritti di credito, di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), non è di ostacolo a interferenze da parte della pubblica autorità in presenza di un interesse generale e che al fine della verifica di sussistenza di un tale interesse e della congruità delle sue modalità attuative è riconosciuto, a ciascuno Stato membro, un ampio margine di apprezzamento. Alla luce di quanto osservato, dal punto di vista sostanziale, il T.A.R. Lazio, ritenendo che siano ancora irrisolti alcuni profili della questione in esame, ritiene doveroso richiedere alla Corte di giustizia UE una pronuncia sulla compatibilità delle descritte previsioni nazionali con il diritto europeo, al fine di chiarire in particolare, anche alla luce del diritto europeo derivato in materia di produzione energetica, se sia consentito al legislatore nazionale di intervenire su situazioni già consolidate in forza dei provvedimenti all’ammissione agli incentivi nonché in forza di convenzioni già stipulate con la parte pubblica.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, 20 novembre 2018, ord. n. 11206
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