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Emendabilità in sede di gara di offerte recanti errori di calcolo

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Inammissibilità di motivi di impugnazione dedotti mediante memoria di costituzione non notificata. Interesse al ricorso quando il bene della vita preteso sia stato riconosciuto da decisum cautelare favorevole al ricorrente. Principio di correzione delle offerte nel caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 1 ottobre 2013, n. 04873

Principio

1. Inammissibilità di motivi di impugnazione dedotti mediante memoria di costituzione non notificata.
La parte soccombente nel giudizio di primo grado, la quale abbia interesse all'annullamento della relativa sentenza, deve impugnarla ritualmente, in via autonoma od in via incidentale dopo l'altrui impugnazione proposta per prima, non potendo eludere tale onere mediante la mera costituzione nel giudizio promosso da altro soccombente e con il successivo deposito di una memoria non notificata. La conseguenza di tale omissione è che, ferma la costituzione e quindi la soggezione agli effetti interni del processo, i motivi d’impugnazione dedotti con il suo atto di costituzione, anche in via meramente adesiva rispetto all’atto di impugnazione, devono essere considerati inammissibili (Cons. Stato, IV, 16 luglio 2012, n. 4133; Cons. di Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3851; Cons. Stato, IV, 12 maggio 2009, n. 2908; da ultimo, Cons. St., III, 11 febbraio 2013, n. 739).

2. Interesse al ricorso quando il bene della vita preteso dal ricorrente sia stato riconosciuto da decisum cautelare favorevole al ricorrente stesso.
Sussiste l’interesse alla risoluzione della controversia, quand'anche la pretesa della parte che agisce in giudizio sia stata soddisfatta dalla P.A. in esecuzione del decisum cautelare del Giudice Amministrativo. In questa ipotesi il provvedimento amministrativo favorevole scaturisce non già dall’esercizio di autotutela spontanea, né da una congruamente motivata condivisione del decisum cautelare, ma solo dalla cautela concessa, della cui statuizione segue le sorti, anche in ordine all’efficacia meramente interinale, che è in grado di consolidarsi solo a seguito della definizione della controversia dinanzi al GA. 

3. Principio di correzione delle offerte nel caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso.
3.1. In caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze (Cons. St., V, 12 settembre 2011, n. 5095 ).
3.2. Dall'art. 119 del DPR 207/2010 si ricava un principio di correzione che, seppur previsto solo per i ribassi sui prezzi unitari, è applicabile in tutti i casi d’errore evidente e riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza, compresi quindi i casi di (mero) errore di calcolo secondo l’art. 1430 c.c.

Cons. St., Sez. 3, 1 ottobre 2013, n. 04873
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