Emendabilità di ufficio di una offerta economica viziata
Contratti pubblici
Sulla possibilità di correzione ex officio di un errore commesso da un operatore economico nella formulazione dell’offerta economica
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3,
Sentenza Breve 22 giugno 2021, n. 07416
Premassima
L’offerta economica viziata per errore nella dichiarazione dei suoi
componenti disposti ex lege non è emendabile ex officio, poiché è
soltanto l’offerente titolare del diritto di svolgere una interpretazione autentica
chiarificatrice dell’errore posto in essere. Tuttavia, l’intervento postumo all’apertura
delle offerte economiche del concorrente risulterebbe inammissibile, in quanto
in contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di par
condicio competitorum.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso, alla luce della vexata
quaestio dibattuta dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 13 novembre 2015
vertente sulla discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere,
ha chiarito che la rettifica deve ritenersi consentita in caso di errore materiale
meramente riconoscibile per mezzo di elementi “diretti ed univoci” che consentano
di configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla commissione.
Ma, ha specificato che non è ammessa nel caso in cui sia necessario ricollegarsi
a fonti di conoscenza estranee all’offerta de qua o a dichiarazioni
integrative inammissibili dell’offerente, laddove non è accordato alle commissioni
aggiudicatrici la modifica, seppur parziale, di una delle componenti dell’offerta
con sostituzione.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 22 giugno 2021, n. 07416