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Emendabilità di ufficio di una offerta economica viziata

Contratti pubblici

Sulla possibilità di correzione ex officio di un errore commesso da un operatore economico nella formulazione dell’offerta economica
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza Breve 22 giugno 2021, n. 07416

Premassima

L’offerta economica viziata per errore nella dichiarazione dei suoi componenti disposti ex lege non è emendabile ex officio, poiché è soltanto l’offerente titolare del diritto di svolgere una interpretazione autentica chiarificatrice dell’errore posto in essere. Tuttavia, l’intervento postumo all’apertura delle offerte economiche del concorrente risulterebbe inammissibile, in quanto in contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio competitorum.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso, alla luce della vexata quaestio dibattuta dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 13 novembre 2015 vertente sulla discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, ha chiarito che la rettifica deve ritenersi consentita in caso di errore materiale meramente riconoscibile per mezzo di elementi “diretti ed univoci” che consentano di configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla commissione. Ma, ha specificato che non è ammessa nel caso in cui sia necessario ricollegarsi a fonti di conoscenza estranee all’offerta de qua o a dichiarazioni integrative inammissibili dell’offerente, laddove non è accordato alle commissioni aggiudicatrici la modifica, seppur parziale, di una delle componenti dell’offerta con sostituzione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 22 giugno 2021, n. 07416
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