Elenco pubblico IPA e la notifica a mezzo pec.
Giustizia amministrativa
Premassima
1. Deve rilevarsi l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., nell'ipotesi in cui la notifica per via telematica del ricorso è stata effettuata ad una Amministrazione all’indirizzo Pec, tratto dall’elenco pubblico IPA, laddove la stessa Amministrazione non abbia un indirizzo Pec nel ridetto elenco del Ministero della giustizia.
Principio
1. Deve rilevarsi l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., nell'ipotesi in cui la notifica per via telematica del ricorso è stata effettuata ad una Amministrazione all’indirizzo Pec, tratto dall’elenco pubblico IPA, laddove la stessa Amministrazione non abbia un indirizzo Pec nel ridetto elenco del Ministero della giustizia.
In tema di processo amministrativo telematico, ha precisato il Collegio che l’indirizzo Pec contenuto nell’indice IPA, di cui all’art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle Amministrazioni pubbliche. Difatti sul punto ha osservato che il ridetto indirizzo pec viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.m. n. 163 del 2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro Pec tenuto dal Ministero della giustizia. Quindi nell'ipotesi di notifica ad un indirizzo Pec differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come quella che si appalesa nel caso di specie, deve riconoscersi l'applicazione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a..