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Efficacia dei piani di lottizzazione

Urbanistica e edilizia

1. Piani di lottizzazione. Termine massimo di validità. 10 anni. Scadenza. Successiva riconferma. Necessità di un nuovo convenzionamento. Non sussiste. Realizzazione delle volumetrie previste dal piano. Ammissibilità purché siano state tempestivamente realizzate le opere di urbanizzazione da esso programmate. 2. Fascia di rispetto (pari a 150 metri) dal mare di cui all’art. 10 bis della L.R. Sardegna n. 45/1989. Inedificabilità assoluta. Piani di lottizzazione anteriori al 1989. Derogabilità del divieto. Perdita di efficacia del piano di lottizzazione. Applicabilità del divieto. 3. Piani attuativi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Valutazione favorevole. Singoli interventi. Valutazione di compatibilità paesaggistica. Limiti. 4. Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi. Regione Sardegna. Competenze statutarie
T.A.R. Sardegna, Sez. 2, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 00038

Principio

1. Piani di lottizzazione. Termine massimo di validità. 10 anni. Scadenza. Successiva riconferma. Necessità di un nuovo convenzionamento. Non sussiste. Realizzazione delle volumetrie previste dal piano. Ammissibilità purché siano state tempestivamente realizzate le opere di urbanizzazione da esso programmate.
1.1. Il termine massimo di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art.16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati ma valevole anche per i piani di lottizzazione, è di dieci anni. Alla scadenza di tale termine massimo (o nel minor termine espressamente previsto per la sua attuazione) il piano di lottizzazione perde efficacia.
1.2. La scadenza del piano di lottizzazione legittima l'Amministrazione a dettare una diversa regolamentazione urbanistica ed edilizia per le aree nel medesimo ricomprese che non siano state oggetto di sfruttamento edificatorio nel termine di efficacia della relativa convenzione. La perdita di efficacia della lottizzazione convenzionata per scadenza del termine decennale, infatti, determina il venir meno, sul piano pretensivo, dell'affidamento circa l'intangibilità della destinazione urbanistica, per cui un nuovo strumento urbanistico non deve necessariamente tenerne conto.
1.3. Fintantoché non sia oggetto di nuova disciplina urbanistica l'area ricompresa nel perimetro di un piano di lottizzazione decaduto per scadenza del termine decennale di efficacia, sarebbe illogico e contrario ai principi di corretto svolgimento dell’azione amministrativa ritenere che la medesima area debba restare senz’altro inedificata rendendo vano quell’impegno, quando risulti che le opere di urbanizzazione previste dalla lottizzazione siano state interamente realizzate e sia stato completato, con ingente impegno anche finanziario, il tessuto urbano della stessa (TAR Sardegna, Sez. II 19 febbraio 2010 n. 191; Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2009 n. 2768).
1.4. Quando lo strumento urbanistico comunale, intervenuto successivamente alla scadenza del termine di efficacia di un piano di lottizzazione, lo riconfermi, quale piano attuativo, riconfermandone le cubature, non occorre necessariamente procedere ad un nuovo convenzionamento oppure ad una nuova formale approvazione di uno strumento attuativo, giacché tali atti sarebbero stati privi di oggetto in quanto destinati a consentire l’urbanizzazione di una zona già dotata di tutte le infrastrutture necessarie nella quale, quindi, i bisogni che impongono di procedere al convenzionamento erano ormai soddisfatti (cfr. TAR Sardegna, n. 1250 del 10.11.2001).
1.5. La scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione non preclude di per sé la realizzazione delle volumetrie previste dal piano, purché siano state tempestivamente realizzate le opere di urbanizzazione da esso programmate (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, n. 554 del 31 maggio 2012).

2. Fascia di rispetto (pari a 150 metri) dal mare di cui all’art. 10 bis della L.R. Sardegna n. 45/1989. Inedificabilità assoluta. Piani di lottizzazione anteriori al 1989. Derogabilità del divieto. Perdita di efficacia del piano di lottizzazione. Applicabilità del divieto.
Ai sensi del comma 2° dell'art. 10 bis L.R. Sardegna n. 45/1989 sono edificabili, in deroga al divieto posto dal 1° comma del medesimo articolo, i terreni costieri, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, interessati da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989. Tale deroga al vincolo di inedeficabilità presuppone che non sia infruttuosamente scaduto il termine decennale previsto, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dall’art. 28 della legge 1142/1950. Dopo la sua scadenza, infatti, il successivo completamento delle opere non sarebbe più giuridicamente lecito e, pertanto, il complessivo “disegno urbanistico” cristallizzato nel piano non potrebbe trovare adeguata attuazione: sarebbe, quindi, illogico consentire, in un simile contesto, la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi persino in deroga al generale divieto relativo alla fascia di 300 metri dalla linea di battigia previsto dalla L.R. Sardegna n. 45/1989. La deroga contemplata dall’art. 10 bis, comma 2, della stessa legge trova, pertanto, applicazione solo nelle seguenti evenienze:
- il termine decennale per il completamento delle opere di urbanizzazione non risulti scaduto al momento del nuovo insediamento edilizio, sempre che le opere stesse siano state quanto meno avviate (ipotesi espressamente contemplata dalla norma);
- il termine di efficacia del piano di lottizzazione sia scaduto ma le opere di urbanizzazione siano state interamente e tempestivamente eseguite (ipotesi implicitamente prevista dalla norma sulla base dei principi generali in materia di convezioni di lottizzazione).

3. Piani attuativi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Valutazione favorevole. Singoli interventi. Valutazione di compatibilità paesaggistica. Limiti.
Nel caso in cui venga espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione della stessa richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa ai singoli interventi edilizi, rientranti nell'ambito del piano già approvato, è limitata al modo di essere e alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1491 del 15 marzo 2010).

4. Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi. Regione Sardegna. Competenze statutarie.
Deve ritenersi che la Regione Sardegna disponga, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, in armonia – come nella specie- con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, con gli obblighi internazionali e con i principi di riforma economico-sociale, del potere di intervenire in relazione ai profili amministrativi della disciplina dei procedimenti dettati per il rilascio dei titoli edilizi.

T.A.R. Sardegna, Sez. 2, 15 gennaio 2014, n. 00038
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