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Effetti delle pronunce della Corte Costituzionale sugli atti amministrativi

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Fonti legislative. Declaratoria di incostituzionalità. Effetti sugli atti amministrativi privati del fondamento normativo. Nullità. Non sussiste. Annullabilità in sede giurisdizionale o in via di autotutela
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 novembre 2014, n. 05526

Principio

Fonti legislative. Declaratoria di incostituzionalità. Effetti sugli atti amministrativi privati del fondamento normativo. Nullità. Non sussiste. Annullabilità in sede giurisdizionale o in via di autotutela.
Nel caso in cui un atto amministrativo sia stato emanato sulla base di una legge o atto avente forza di legge poi dichiarato incostituzionale, il venir meno del presupposto normativo di un atto per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non ne comporta la caducazione "ipso iure", essendo necessaria la sua rimozione con un provvedimento giurisdizionale o in via di autotutela qualora esso sia divenuto inoppugnabile (Consiglio Stato sez. IV, 22 marzo 2001 n. 1695 T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2013, n. 1097). Dell’applicabilità del predetto principio giurisprudenziale potrebbe dubitarsi ove l'atto adottato dalla p.a. avesse un contenuto normativo, dettando una disciplina generale ed astratta riferita ad una serie di situazioni future astrattamente ripetibili per un indeterminato numero di volte (una volta venuto meno il presupposto legislativo dell'atto regolamentare dovrebbe negarsi che esso possa dispiegare la propria efficacia normativa anche per il futuro, determinando un permanente contrasto fra la norma secondaria e la legge o per di più con la Costituzione).

Cons. St., Sez. 4, 11 novembre 2014, n. 05526
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