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Effetti del preavviso di rigetto

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 non è autonomamente e immediatamente impugnabile. L'istanza di riesame deve essere presentata a seguito di un provvedimento definitivo della p.a.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza 17 maggio 2013, n. 05005

Principio

1. La comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo privo di effetti immediatamente lesivi, non è autonomamente e immediatamente impugnabile.
1.1. La comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 costituisce  un preavviso di rigetto consistente in un atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato dall’Amministrazione ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica della ricorrente; pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata, tale provvedimento non è autonomamente e immediatamente impugnabile (cfr. Tar Puglia, Bari, 5 luglio 2012, n. 1373; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1542; Cons.giust.amm.Sicilia,sez.giurisd., 21 novembre 2011, n. 879).

2. L'istanza di riesame deve essere presentata solo dopo che la p.a. abbia concluso il procedimento avviato dall'istanza del privato con un provvedimento definitivo.
2.1. È infondato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di riesame della richiesta di permesso a costruire in sanatoria proposta dal privato a seguito del ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi e, cioè, prima che il procedimento avviato con la domanda di sanatoria medesima fosse concluso da un provvedimento definitivo dell'Amministrazione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 17 maggio 2013, n. 05005
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