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Edilizia scolastica prefabbricata e revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Edilizia scolastica prefabbricata. Revisione dei prezzi. Esclusione. Annullamento in via di autotutela degli atti concessivi di compensi per revisione dei prezzi. Motivazione. Non occorre. Interesse pubblico in re ipsa.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 23 ottobre 2014, n. 05267

Principio

Edilizia scolastica prefabbricata. Revisione dei prezzi. Esclusione. Annullamento in via di autotutela degli atti concessivi di compensi per revisione dei prezzi. Motivazione. Non occorre. Interesse pubblico in re ipsa.

Laddove la P.A. annulli d’ufficio proprie determinazioni con le quali erano stati concessi all'appaltatore di un complesso scolastico prefabbricato acconti sul compenso per la revisione dei prezzi dell’appalto, sul presupposto che fosse stata violata la legge 23 ottobre 1963 n. 1481, che all’art. 4 escludeva espressamente la revisione dei prezzi nella materia dell’edilizia scolastica prefabbricata (contemplata dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47), l'esercizio del potere di autotutela non occorre di peculiare motivazione, poiché nel caso di provvedimenti, che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico, sussiste alcun onere motivazionale, né quindi ricade sulla P.A. una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell'indebita erogazione di benefici a danno della finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo (cfr. C.d.S., V, 15 novembre 2012, n. 5772; VI, 10 maggio 2013, n. 2539, e 17 gennaio 2011, n. 232; III, 4 giugno 2012, n. 3290).

Cons. St., Sez. 5, 23 ottobre 2014, n. 05267
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