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Edilizia residenziale pubblica: limiti all'alienazione degli alloggi.

Urbanistica e edilizia

Sulla possibilità, per l'ente comunale, di introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 10 settembre 2018, n. 05300

Premassima

1. In tema di edilizia pubblica residenziale, l'ente comunale, avendo la possibilità di pattuire che dopo cinque anni l'immobile sia venduto solo a chi ha i requisiti per ottenere un alloggio agevolato, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario.

Principio

1. In tema di edilizia pubblica residenziale, l'ente comunale, avendo la possibilità di pattuire che dopo cinque anni l'immobile sia venduto solo a chi ha i requisiti per ottenere un alloggio agevolato, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario.

Il Supremo Consesso, sul punto, ha precisato che la convenzione di edilizia residenziale pubblica, ex art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865, avente ad oggetto il diritto di proprietà, deve essere inteso come uno strumento di regolazione urbanistica di lunga durata esteso anche alla fissazione dell’iniziale prezzo di cessione dei vincoli all’alienazione contenuti nelle convenzioni ex art. 35, l. n. 865/1971, stipulate anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 179/1992, hanno piena efficacia nel primo quinquennio. In vero, quest'ultimi possono essere rimossi, a titolo oneroso, previa stipula di un’ulteriore convenzione con il Comune, cui peraltro spetta di individuare gli elementi di calcolo della misura del corrispettivo che l’interessato deve versare; i vincoli all’alienazione contenuti nelle convenzioni ex art. 35 l. n. 865 stipulate posteriormente all’entrata in vigore della l. n. 179 del 1992 hanno efficacia limitata solamente al primo quinquennio e, in ogni caso, sono superabili 'previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi'. A tale alleggerimento dei vincoli normativi, tuttavia, non si accompagna la previsione della nullità di pattuizioni convenzionali che introducano, in varia forma, vincoli ulteriori a quelli contemplati dalla legislazione vigente. In altri termini, osserva il Collegio che il tessuto normativo ha registrato sì un oggettivo arretramento dei vincoli imposti ex lege, come tali imperativi ed assoluti, ma non ha altresì regolamentato il divieto della previsione convenzionale di limiti all’alienazione diversi e ulteriori rispetto ai parametri vincolistici vigenti. Pertanto, nel caso di specie si rileva che anche se l’art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo modificato l. 17 febbraio 1992, n. 179, ha ridotto da 20 a 5 anni, decorrenti dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, i limiti inderogabili all'alienazione successiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionato, con la convenzione che l'ente comunale, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario.

Cons. St., Sez. 4, 10 settembre 2018, n. 05300
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