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Edilizia libera: assenza del titolo

Edilizia residenziale pubblica

Sulla realizzazione di opere in assenza del necessario titolo edilizia
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 24 gennaio 2022, n. 00467

Premassima

Gli unici interventi possibili privi di titolo edilizio sono quelli c.d. di “edilizia libera” indicati dall’art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché dall’art. 3, lett. e.5), tra i quali non figurano gli interventi riconducibili alla trasformazione di finestre in porte-finestre. Quest’ultima attività è sussumibile tra gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, da segnalare, inoltre, con Scia in quanto comporta una significativa modifica dei prospetti.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso in materia di edilizia e urbanistica ha ribadito che la nozione di volume tecnico corrisponde ad un’opera priva di qualunque autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto adibita a detenere, per una consistenza volumetrica contenuta, impianti serventi di una costruzione principale, al fine di assolvere ad esigenze tecnico-funzionali essenziali della medesima. 

Diversamente vengono esentati dal calcolo della volumetria i volumi tecnici degli edifici privi degli elementi tipici del vano chiuso, utilizzabili e suscettibile di abitabilità.

All’uopo, in primo luogo, se ne deduce che in presenza di un intervento edilizio sull’altezza e sul volume tale da determinare la destinazione d’uso a locale abitabile dovrà essere computato ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza; in secondo luogo, per ciò che concerne le opere abusive, poiché non garantite da titolo edilizio, fintanto che non siano regolarizzate per mezzo di un provvedimento in sanatoria, anche se considerate astrattamente accettabili, dovranno essere considerate ugualmente irregolari.

In conclusione, dato che sono ricompresi tra i lavori di edilizia libera gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscale e rampe, ne consegue con evidenza che la normativa sancita dall’art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, dovrà essere ragguagliata con la normativa disciplinante gli interventi edilizi in zona sismica.

Cons. St., Sez. 6, 24 gennaio 2022, n. 00467
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