Eccezione di parte sollevata nelle note di udienza da remoto
Giustizia amministrativa
Premassima
Ai sensi dell’art. 4,
d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno
2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, nell’ipotesi non
sia stata richiesta la discussione orale in collegamento da remoto e le parti
si siano avvalse della facoltà di depositare note scritte in udienza, per queste
ultime non possono essere sollevate nuove eccezioni, nemmeno qualora siano
pertinenti a questioni di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Inoltre, data la
specialità del rito de quo che non permette di assicurare la piena ed
effettiva applicazione dei principi costituzionali del cd. giusto processo, il
giudice, laddove rilevi d’ufficio tali questioni, è tenuto a salvaguardare il
contradditorio tra le parti e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha chiarito che nel rito
speciale disciplinato dalla L. 70 del 25 giugno 2020, gli scritti che siano
stati depositati in prossimità dell’udienza non debbano essere interpretati
come nuovi scritti difensivi, bensì come trascrizione di ciò che la parte
avrebbe dedotto in udienza o in camera di consiglio.
D’altronde, atteso che sulle nuove questioni non è possibile replicare nelle
ordinarie forme, qualora non sia stata richiesta la discussione orale del
ricorso, il mezzo utilizzato per introdurre la divisata eccezione darebbe luogo
ad uno strumento illegittimo di elusione del contraddittorio. Per tali motivi, l’eccezione
sollevata nelle note di udienza risulta inammissibile, in quanto elemento di
novità introdotto in sede di udienza di discussione e quindi inutilizzabile.