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Eccezione di parte sollevata nelle note di udienza da remoto

Giustizia amministrativa

Sul deposito delle note scritte previste dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. 70 del 25 giugno 2020 nelle udienze da remoto
Cons. St., Sez. 4, Sentenza Breve 19 luglio 2021, n. 05404

Premassima

Ai sensi dell’art. 4, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, nell’ipotesi non sia stata richiesta la discussione orale in collegamento da remoto e le parti si siano avvalse della facoltà di depositare note scritte in udienza, per queste ultime non possono essere sollevate nuove eccezioni, nemmeno qualora siano pertinenti a questioni di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Inoltre, data la specialità del rito de quo che non permette di assicurare la piena ed effettiva applicazione dei principi costituzionali del cd. giusto processo, il giudice, laddove rilevi d’ufficio tali questioni, è tenuto a salvaguardare il contradditorio tra le parti e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha chiarito che nel rito speciale disciplinato dalla L. 70 del 25 giugno 2020, gli scritti che siano stati depositati in prossimità dell’udienza non debbano essere interpretati come nuovi scritti difensivi, bensì come trascrizione di ciò che la parte avrebbe dedotto in udienza o in camera di consiglio.

D’altronde, atteso che sulle nuove questioni non è possibile replicare nelle ordinarie forme, qualora non sia stata richiesta la discussione orale del ricorso, il mezzo utilizzato per introdurre la divisata eccezione darebbe luogo ad uno strumento illegittimo di elusione del contraddittorio. Per tali motivi, l’eccezione sollevata nelle note di udienza risulta inammissibile, in quanto elemento di novità introdotto in sede di udienza di discussione e quindi inutilizzabile.

Cons. St., Sez. 4, 19 luglio 2021, n. 05404
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