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Documentazione amministrativa

Contratti pubblici

Sulla impossibilità della integrazione postuma in caso di omissione degli atti specificamente richiesti dal disciplinare di gara. La dichiarazione incompleta è una omissione sanzionabile con l’esclusione dalla gara. La dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili deve essere presentata preventivamente, pena l’esclusione dalla gara, non rilevando il principio di prova emergente dai documenti già depositati
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 16 ottobre 2013, n. 05023

Principio

1. Sulla impossibilità della integrazione postuma in caso di omissione degli atti specificamente richiesti dal disciplinare di gara. 
Nel caso in cui il Disciplinare di gara sia in equivoco nell’imporre  che ciascuna concorrente renda, a pena di esclusione, le singole dichiarazioni ivi elencate, l’omissione anche di una soltanto delle stesse configura una vera e propria autonoma omissione, per la quale non è possibile consentire l’integrazione postuma.

2. La dichiarazione incompleta è una omissione sanzionabile con l’esclusione dalla gara. 
2.1. Nelle procedure nelle procedure ad evidenza pubblica l’omissione (così come l’incompletezza) delle singole dichiarazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito.
2.2. La completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, consentendo – secondo i principi di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità - la celere decisione sull'ammissione dei soggetti giuridici alla gara”, con la conseguenza che “una dichiarazione inaffidabile (anche perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2013, n. 2462, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693).
2.3. In tema di dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, non può essere condivisa l’interpretazione sostanzialistica secondo cui, posta la tassatività delle cause di esclusione previste per legge, non potrebbe essere escluso il concorrente che ha dimostrato i requisiti richiesti dal disciplinare di gara attraverso una interpretazione postuma.

3. La dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili deve essere presentata preventivamente, pena l’esclusione dalla gara, non rilevando il principio di prova emergente dai documenti già depositati.
3.1. Qualora il disciplinare di gara preveda che l’omessa dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili comporti di per sé la diretta esclusione dalla gara stessa, non può essere ammessa una integrazione postuma, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, tutti egualmente edotti delle condizioni di gara, neppure qualora emerga un principio di prova dai documenti già depositati in sede di gara.
3.2. Dalle disposizioni degli artt. 17, l. n. 68/1999 e  38, lett. l, del D.lgs. 163/2006 emerge che, l’esclusione per la mancata dichiarazione preventiva circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, è comminabile anche a prescindere da una puntuale previsione in tale senso da parte degli atti di gara, promanando direttamente dalla legge con effetti eterointegrativi degli atti di gara medesimi, non essendo ammissibile il deposito in via successiva attraverso una specifica integrazione documentale.
3.3. La dichiarazione sul rispetto delle norme giuridiche che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili costituisce un requisito di partecipazione fondamentale, la cui omissione costituisce causa di esclusione per la forza cogente derivante dalla legge, e perciò anche ove non richiamata dalla singola lex specialis (nello stesso senso, v. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 857, che richiama Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n. 31; id. 24 marzo 2011 n. 1712; id. 21 maggio 2010 n. 3213; id., 10 gennaio 2007 n. 33; id., 6 luglio 2002 n. 3733).
3.4. Come emerge dalle disposizioni dell’art. 46 del Codice dei Contratti, l’istituto del soccorso istruttorio non consente la possibilità di integrazione postuma delle dichiarazioni e certificazioni presentate, tra cui la dichiarazione inerente il rispetto della normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili, neanche qualora emergesse un principio di prova dalla documentazione già depositata.
3.5. Non può trarsi nessun principio di prova, circa il rispetto della normativa relativa al diritto al lavoro dei disabili, dall’attestazione SOA, rilasciata quando ancora trovava applicazione il previgente art. 17 del D.P.R. 34/2000, secondo cui l’ente certificatore non doveva verificare il rispetto del requisito di cui all’art. 38, lett. 1, D.lgs. 163/2006.

Cons. St., Sez. 5, 16 ottobre 2013, n. 05023
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