Divieto dei nova in appello
Giustizia amministrativa Edilizia residenziale pubblica
Premassima
1. La mancata contestazione in primo grado di
fatti specifici da parte della amministrazione intimata, nelle controversie aventi
ad oggetto rapporti di credito, determina l’impossibilità di mutare i thema
probandum in appello, in ragione del contrasto con il divieto dei nova
dettato dall’art. 104, comma 2, c.p.a. e del principio di non contestazione di
cui all’art. 64, comma 3, c.p.a., specie nella fattispecie in cui non sia
dimostrato che siffatta necessità sia conseguenza di causa non imputabile alla parte
appellante e non verta, altresì, nell’ambito di giudizi impugnatori, dei quali
anche in appello si adotta la regola disciplinata dall’art. 46, comma 2, c.p.a..
2. Ai sensi dell’art 17, lett. c), T.U. edilizia, il quale dispone che l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione può sussistere qualora ricorrano e un elemento soggettivo e uno oggettivo. Ossia è necessario sia l’avvenuta esecuzione dei manufatti per opera di enti istituzionalmente competenti, soggetti privati concessionari dell’ente pubblico cui sia rimessa in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, a condizione che le opere abbiano come funzione principale l’esercizio del rapporto concessorio, sia la riconducibilità dell’opera oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.
Principio
1. In riferimento all’oggetto non impugnatorio del giudizio, il Consesso ha
precisato che per la condanna alla retribuzione di una somma di denaro versata
a titolo di contributo di costruzione non è ammessa l’applicabilità degli artt.
46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., i quali sostanzialmente impongono all’amministrazione,
nonché al giudice, di acquisire anche in secondo grado il provvedimento contestato
e i documenti relazionati considerati utili per l’adozione della decisione del
gravame.
Pertanto, resta fermo che il potere istruttorio in capo al giudice d’appello
non possa essere esercitato al fine di sanare decadenze e preclusione che si
siano già portate a compimento in primo grado, laddove non si realizzerebbe una
produzione di nuove prove, bensì di prove di cui la parte è decaduta.
2. Nella sentenza emarginata in epigrafe emerge come il concetto di
pubblica amministrazione permette di riconoscere lo sgravio edilizio de quo
non soltanto alle amministrazioni previste e riconosciute formalmente dalla
legge, persino a soggetti privati esercenti un’attività rilevante dal punto di
vista pubblicistico, in tal modo collocandosi in una posizione di longa
manus dell’amministrazione.
Inoltre, poiché l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione
diretta del servizio, non essendo idoneo a soddisfare direttamente interessi
pubblici sia perché non è sufficiente un rapporto strumentale tra i manufatti e
il servizio, sia perché non risulta proporzionato al bisogno che le opere
rendano più agevole la fruizione del servizio, ne consegue che ai fini dell’esenzione del pagamento non
rileva che le opere possano divenire di proprietà pubblica, o a seguito di
concessione o di accordi convenzionali.