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Divieto dei nova in appello

Giustizia amministrativa Edilizia residenziale pubblica

Sull’estensione del divieto dei nova in appello e i presupposti della proroga dell’esenzione dagli oneri di costruzione
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 giugno 2021, n. 04639

Premassima

1. La mancata contestazione in primo grado di fatti specifici da parte della amministrazione intimata, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di credito, determina l’impossibilità di mutare i thema probandum in appello, in ragione del contrasto con il divieto dei nova dettato dall’art. 104, comma 2, c.p.a. e del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 3, c.p.a., specie nella fattispecie in cui non sia dimostrato che siffatta necessità sia conseguenza di causa non imputabile alla parte appellante e non verta, altresì, nell’ambito di giudizi impugnatori, dei quali anche in appello si adotta la regola disciplinata dall’art. 46, comma 2, c.p.a..

 

2. Ai sensi dell’art 17, lett. c), T.U. edilizia, il quale dispone che l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione può sussistere qualora ricorrano e un elemento soggettivo e uno oggettivo. Ossia è necessario sia l’avvenuta esecuzione dei manufatti per opera di enti istituzionalmente competenti, soggetti privati concessionari dell’ente pubblico cui sia rimessa in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, a condizione che le opere abbiano come funzione principale l’esercizio del rapporto concessorio, sia la riconducibilità dell’opera oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.

Principio

1. In riferimento all’oggetto non impugnatorio del giudizio, il Consesso ha precisato che per la condanna alla retribuzione di una somma di denaro versata a titolo di contributo di costruzione non è ammessa l’applicabilità degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., i quali sostanzialmente impongono all’amministrazione, nonché al giudice, di acquisire anche in secondo grado il provvedimento contestato e i documenti relazionati considerati utili per l’adozione della decisione del gravame.

Pertanto, resta fermo che il potere istruttorio in capo al giudice d’appello non possa essere esercitato al fine di sanare decadenze e preclusione che si siano già portate a compimento in primo grado, laddove non si realizzerebbe una produzione di nuove prove, bensì di prove di cui la parte è decaduta.

2. Nella sentenza emarginata in epigrafe emerge come il concetto di pubblica amministrazione permette di riconoscere lo sgravio edilizio de quo non soltanto alle amministrazioni previste e riconosciute formalmente dalla legge, persino a soggetti privati esercenti un’attività rilevante dal punto di vista pubblicistico, in tal modo collocandosi in una posizione di longa manus dell’amministrazione.

Inoltre, poiché l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici sia perché non è sufficiente un rapporto strumentale tra i manufatti e il servizio, sia perché non risulta proporzionato al bisogno che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio, ne consegue  che ai fini dell’esenzione del pagamento non rileva che le opere possano divenire di proprietà pubblica, o a seguito di concessione o di accordi convenzionali.

Cons. St., Sez. 4, 15 giugno 2021, n. 04639
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