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Distributori di carburanti

Attività produttive, commerciali e industriali Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Principio di unicità del procedimento. Ambito di applicazione. Distributori di carburanti. Regione Campania. 2. Giustizia amministrativa. Vizio di incompetenza. Sussistenza. Assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Necessità. Applicabilità dell'art. 21-octies legge n. 241/1990. Limiti
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 00225

Principio

1. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Principio di unicità del procedimento. Ambito di applicazione. Distributori di carburanti. Regione Campania.
1.1. Dall’esame congiunto dell’art. 1, commi 1 e 1-bis del d.P.R. n. 447/1998, è dato constatare che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ha competenza in relazione ai procedimenti che riguardano gli impianti produttivi di beni e servizi per la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. 
1.2. I distributori di carburanti, come impianti produttivi di beni e servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n. 447/1998, come modificato dal DPR n. 440/2000 e pertanto nella sfera della competenza del SUAP. 
1.3. Il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”), dopo aver assegnato ai Comuni competenza al rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, all’art. 2-bis prevede che “Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda”. 
1.4. Il principio dell’unicità del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è consacrato, nella Regione Campania, dapprima dalla L.R. Campania 29 marzo 2006, n. 6, nonché dal Regolamento attuativo 20 gennaio 2012 n. 1 e infine dalla L.R. Campania 30 luglio 2013, n. 8, abrogativa della L.R. Campania n. 6/2006.

2. Giustizia amministrativa. Vizio di incompetenza. Sussistenza. Assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Necessità. Applicabilità dell'art. 21-octies legge n. 241/1990. Limiti.
2.1. Nel giudizio amministrativo, l'accoglimento del vizio di incompetenza comporta l’assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura ai sensi dell'art. 34 comma 2, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, giacché tale vizio, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 19 giugno 2013, n. 1347). 
2.2. Le conseguenze patologiche, che scaturiscono dall'incompetenza dell'Amministrazione che ha emanato l'atto, non sono suscettibili di essere paralizzate dall’applicazione dell’art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n. 241, ove si voglia accedere alla tesi secondo cui la latitudine applicativa di tale norma sia tale da comprendere anche il vizio di incompetenza, quando avuto riguardo alle circostanze dedotte in concreto dal ricorrente si ricavi che la deviazione dai principi che governano la competenza degli uffici comunali non riflette quel mero dato formale che giustifica l’applicazione del 21 octies legge n. 241/1990, secondo la ratio che ispira la sua introduzione nel tessuto ordinamentale.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 00225
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