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Distanze ed opere abusive soggette a S.C.I.A.

Urbanistica e edilizia

Il rifacimento della copertura di un fabbricato con aumento di altezza nel colmo di 50 cm non costituisce intervento soggetto al rispetto delle distanze dal confine.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 13 gennaio 2015, n. 00030

Principio

1. Il rifacimento della copertura di un fabbricato con aumento di altezza nel colmo di 50 cm non costituisce intervento soggetto al rispetto delle distanze dal confine.
Il rifacimento della copertura di un fabbricato con aumento di altezza nel colmo di 50 cm non comporta la realizzazione di nuovo corpo di fabbrica soggetto al rispetto delle distanze dal confine, poiché in tal caso non si può parlare di nuova opera, essendosi piuttosto in presenza di un intervento su opera già esistente e consistente nella realizzazione di falda di copertura di un manufatto in essere, giustificato da esigenze di statica dell’edificio; il che giustifica la lettura dell’intervento edilizio posto in essere come sostanzialmente conservativo della pregressa edificazione, con un limitato quid novi imposto da esigenze tecniche, con le conseguenze che ne derivano in punto di mantenimento delle distanze esistenti. 
2. Sulla legittimità della sanzione ripristinatoria per opere abusive soggette a SCIA, solo se esse sono state realizzate, non solo senza titolo, ma anche in difformità dagli strumenti urbanistici.
E' illegittima l'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza o in difformità da S.C.I.A., qualora l’Amministrazione non abbia evidenziato il contrasto delle opere contestate con le norme urbanistiche locali, atteso che - ai sensi dell’art. 135, comma 2, della legge regionale toscana n. 1 del 2005 – ai fini della demolizione,  le opere realizzate in assenza o in contrasto con la S.C.I.A. devono essere anche state realizzate in difformità dalla normativa urbanistica, applicandosi altrimenti la sola sanzione pecuniaria di cui al primo comma dello stesso art. 135 cit..

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 13 gennaio 2015, n. 00030
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