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Disciplina delle farmacie succursali

Farmacie

Sull'istituzione di farmacie succursali ex art. 116 R.D. n. 1265/1934 al fine di soddisfare esigenze della popolazione residente nelle c.d. stazioni di cura
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 25 marzo 2013, n. 01653

Principio

1. Legittimazione a ricorrere dei titolari di farmacia avverso provvedimenti accrescitivi del numero delle farmacie, ivi compresi quelli istitutivi delle c.d. farmacie succursali ex art. 116 R.D. n. 1265/1934.
1.1. Per giurisprudenza costante tutti i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, di conseguenza, a ricorrere contro provvedimenti che, anche in modo improprio, accrescono il numero delle farmacie della pianta organica. 
1.2. In base all’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, l'apertura di c.d. farmacie succursali può essere autorizzata per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente. Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente (Cons. St., sez. IV, 8.6.2000, n. 3261).
1.3. Anche l’istituzione di una farmacia succursale, ai sensi dell'art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, è idonea ad incidere sulle condizioni di mercato preesistenti, con la conseguenza che l’interesse del singolo farmacista a contrastare la localizzazione di ulteriori sedi farmaceutiche, o ad ottenere che essa avvenga nel rigoroso rispetto della normativa che ne disciplina il procedimento, sorge e si attualizza allorché l’organo competente adotta la relativa deliberazione. Tanto più nel caso in cui l’autorità comunale adotti una determinazione che, di fatto, trasformi la farmacia succursale in un polo che viene ad integrare, surrettiziamente e illegittimamente, la rete distributiva ordinaria a detrimento delle altre farmacie che di tale rete optimo iure fanno parte.

2. Sull'illegittimità dell'istituzione di una farmacia succursale in una sede farmaceutica in deroga alla pianta organica.
Incorre nel vizio di eccesso di potere l’autorità comunale che usi un potere, quello di regolamentare l’apertura della farmacia succursale, per una finalità a questa estranea e, cioè, per sovvenire alle esigenze della popolazione residente, con un marcato sviamento dalla causa tipica di tale potere, trasformando la farmacia succursale, di fatto e in un modo non consentito dalla legge, in una ordinaria farmacia, avente, peraltro, gli stessi orari settimanali delle altre farmacie.

Cons. St., Sez. 3, 25 marzo 2013, n. 01653
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