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Disciplina della DIA in materia edilizia

Urbanistica e edilizia

Dia. Poteri inibitori della amministrazione comunale. Decorso dei termini. Poteri inibitori. Sussistono. Soltanto nelle forme del potere di autotutela
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 1 aprile 2014, n. 00269

Principio

DIA. Poteri inibitori della Amministrazione comunale. Decorso dei termini. Poteri inibitori. Sussistono. Soltanto nelle forme del potere di autotutela.

1.  La D.I.A. è stata introdotta disciplinata, in via generale, dall’art. 19 della 7 agosto 1990, n. 241 e, con riferimento alla materia edilizia, dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Dispone, in particolare, l’art. 23, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 che il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 
2. Nel caso di interventi edilizi sottoposti a D.I.A., il comma 6 dell'art. 23 d.P.R. n. 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori (cfr. comma 1° dell'art. 23 d.P.R. n. 380/2001) sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
3. Nel caso di interventi edilizi sottoposti a D.I.A., ove non siano tempestivamente esercitati i poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori da parte dell'A.C., se non è contestabile che l’amministrazione conservi i medesimi, ove difettino i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell’autotutela.
1.4. È illegittimo l'ordine di ripristino ex art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, ove risulti che l’amministrazione non abbia esercitato alcun potere inibitorio entro il termine legale di trenta giorni dal deposito della d.i.a.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 1 aprile 2014, n. 00269
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