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Disapplicazione di norme regolamentari

Giustizia amministrativa Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Inammissibilità del gravame avente ad oggetto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Sul potere del GA di disapplicare le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 15 novembre 2013, n. 00592

Principio

1. Inammissibilità del gravame avente ad oggetto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
1.1. Il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata, né futura, né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento: l’interesse processuale presuppone una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19 giugno 2009,  n. 4133).
1.2. Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 è ritenuto, in ogni caso, atto endo-procedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del ricorrente, rispetto al quale difetta, in generale, ogni interesse alla sua impugnativa, con la conseguente inammissibilità di quella eventualmente proposta (in termini TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 17 maggio 2013, n. 5005; Tar Puglia, Bari, sez. III, 5 luglio 2012, n. 1373; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1542; Cons.giust.amm.Sicilia, sez.giurisd., 21 novembre 2011, n. 879).

2. Sul potere del GA di disapplicare le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
2.1. Mentre le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi che in via immediata (come le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata devono essere impugnate immediatamente, invece le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo (ex multis Tar Emilia Romagna, Parma, I, 27 giugno 2012, n. 228; Tar Liguria, Genova, sez. I, 3 maggio 2012, n. 623; Tar Veneto, II, 3 agosto 2011, n. 1341 confermata da C.d.S., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094; Consiglio di Stato, Ad. Gen., parere 6 giugno 2012, n. 3240).
2.2. L’omessa rituale impugnazione di norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici unitamente a quella regolarmente proposta avverso l’atto applicativo non ne impedisce, in ogni caso, la disapplicazione ove la norma regolamentare comunale confligga con una fonte normativa sovraordinata, attesa la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1169).
2.3. Nell'ambito del processo amministrativo di legittimità il Giudice Amministrativo può disapplicare tutte le fonti di grado secondario contrastanti con la legge; la norma regolamentare generale ed astratta illegittima resta comunque inefficace in quanto contrastante con la fonte sovra-ordinata, anche se gli atti o i provvedimenti che su di essa si fondano sono efficaci (ma impugnabili, in quanto contrastanti con la disciplina di rango primario); se così non fosse, si avrebbe la conseguenza che la norma regolamentare generale ed astratta illegittima renderebbe inefficace la (legittima) disciplina sovra-ordinata; in contrasto con la disciplina in materia di gerarchia delle fonti, la fonte illegittima sotto-ordinata avrebbe quindi prevalenza sulla fonte legittima sovra-ordinata. Conseguentemente, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale della fonte sovraordinata  (cfr. C.d.S., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094).
2.4. A parametro della legittimità dell’operato dell’Amministrazione va assunta la clausola legale della fonte sovraordinata, con la conseguenza che il provvedimento amministrativo che reca una motivazione con essa palesemente in contrasto è da ritenersi illegittimo e, in quanto tale, va annullato (nella specie era stato denunciato che una prescrizione delle NTA del PRG impediva sostanzialmente lo ius aedificandi in evidente contrasto con quanto stabilito dalla legislazione regionale).

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 15 novembre 2013, n. 00592
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